domenica 27 ottobre 2013

Sentenza Corte Costituzionale 9 maggio 2013, n. 82. Effetti. Rimborso della contribuzione di malattia.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Messaggio n. 17197

In particolare si è chiarito che:

  • per effetto della disposizione recata dal comma 1-bis, a decorrere dal 1° maggio 2011, anche i datori 
  • di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il 
  • trattamento economico di malattia, sono obbligati a versare la contribuzione di finanziamento 
  • dell’indennità di malattia;
  • l’esonero dall’obbligo di versamento della contribuzione di malattia disposto dall’art. 20, primo comma, 
  • in favore dei datori di lavoro che  abbiano corrisposto un trattamento economico, sostitutivo 
  • dell’indennità giornaliera di malattia erogata dall’Istituto, in quanto a ciò tenuti da una norma  
  • di legge o dalla contrattazione collettiva, trova applicazione fino al 30 aprile 2011;
  • ai sensi dell’art. 20, co. 1, secondo periodo, la contribuzione comunque versata per i periodi anteriori 
  • al 1° maggio 2011, dai datori di lavoro che abbiano assicurato ai propri dipendenti un trattamento 
  • economico sostitutivo dell’indennità di malattia, è irripetibile e come tale non suscettibile di rimborso.