lunedì 28 luglio 2014

INPS: Prestazione a favore di lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo.

Roma, 11/07/2014
Circolare n. 90

1. Premessa

La presente circolare regola l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 (allegato 1), rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, così come modificata dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, di conversione del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, in relazione ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (gestione ex Enpals).

A tal fine, acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reso con nota pr. 2477  del 30 maggio 2014, si intendono applicabili ai predetti lavoratori le disposizioni e le indicazioni contenute nella circolare n. 119/2013 e nei messaggi n. 17768/2013, n. 20538/2013 e n. 1653/2014, fatta eccezione per i profili amministrativi ed operativi di seguito riportati.


2. Requisiti del lavoratore

Fermo restando quanto stabilito dal paragrafo 3.2 della circolare n. 119/2013, si specifica quanto segue.

La disciplina di cui all’art 4 della legge n. 92/2012, commi da 1 a 7-ter, trova applicazione per gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo di cui alla lettera c) comma 1 dell’art 2 del d.lgs. n 182 del 1997 che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. Tale disciplina trova applicazione per tutti gli iscritti alla gestione ex Enpals sempreché prestino attività a tempo indeterminato.

A tali fini si richiamano le circolari n. 35 e n. 36 del 2012 nelle quali è illustrata la normativa vigente a decorrere dal 1° gennaio 2012 in materia di pensionamento di vecchiaia e anticipato, nonché i requisiti contributivi ed anagrafici per il conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche in base alle disposizioni di cui all’articolo 24, commi 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, e 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.