lunedì 8 dicembre 2014

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Roma, 02/12/2014
Circolare n. 153

Premessa.

Il DL 20 marzo 2014, n. 34[1] , tra le varie misure a vantaggio delle imprese, 
è intervenuto, tra l’altro, sull’impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti 
di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da Cigs, apportando rilevanti modifiche alla 
precedente disciplina dettata dall’articolo 6, del DL 510/96 (L. 608/96).

Le novità riguardano principalmente gli aspetti riferiti alla misura, al relativo finanziamento e, 
soprattutto, quelli inerenti ai criteri di accesso al beneficio.

In particolare, l’articolo 5 del citato decreto (allegato 1) ha inserito all'articolo 6 del 
DL n. 510/1996, dopo il comma 4, il comma 4bis che, nel definire la nuova disciplina[2]
prevede uno stanziamento annuo di 15 milioni di euro a copertura degli oneri riferiti alla misura 
di cui trattasi, a far tempo dall’anno in corso.

Inoltre, la riduzione contributiva, precedentemente articolata in modo differente in relazione 
alla percentuale di contrazione dell’orario di lavoro stabilita nell’accordo e all’ubicazione 
territoriale dell’azienda, è stata uniformata in misura pari al 35%.

 1. Contenuto della norma.

A seguito delle innovazioni introdotte dal DL n.34/2014, diversamente da quanto 
avveniva in passato, l’ammissione alla riduzione contributiva in favore dei CdS è subordinata, 
oltre che al rigoroso rispetto dei limiti di spesa, anche ai criteri di ammissione, la cui 
individuazione viene affidata ad un decreto interministeriale (Lavoro-Economia).

Il Decreto Interministeriale 7 luglio 2014, n. 83312 (allegato 2), attuando la previsione 
legislativa, ha disciplinato modalità e regole di accesso all’incentivo.

Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare n. 23 del 
26/9/2014 (allegato 3) ha riepilogato l’impianto normativo a supporto della materia 
e fornito, altresì, le istruzioni che i datori di lavoro devono seguire per richiedere le 
riduzioni contributive previste dalla legge.

Completata la fase di istruttoria delle istanze trasmesse, l’Istituto, chiamato, tra l’altro, 
a stimare l’incidenza della misura agevolata (vedi punto 5), ha comunicato i risultati 
della valutazione degli oneri al Ministero che, a sua volta, ha provveduto a emanare 
i decreti direttoriali di ammissione all’incentivo contributivo.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni e le modalità che i datori di lavoro, 
destinatari dei provvedimenti ministeriali di ammissione, dovranno seguire per 
fruire del beneficio contributivo riferito all’anno 2014.