domenica 29 marzo 2015

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Roma, 20/03/2015
Circolare n. 63
In particolare, il predetto decreto direttoriale ha disposto che: “A decorrere dal 1° gennaio 
 2016,  i  requisiti  di  accesso  ai trattamenti  pensionistici  di  cui  all'art. 12, commi 
12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto  dall'ultimo  periodo  del predetto
 comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni,
 dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente
 incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva 
di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, 
 sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità”.

Ciò posto, fermo restando l’adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio
 2013 (vedi circolari nn. 35, 36 e 37 del 2012 e punto 3.2 del messaggio n. 20600 del
 13.12.2012) in virtù del decreto ministeriale del 6 dicembre 2011 (incremento di 3 mesi 
e di 0,3 unità dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva), in 
attuazione di quanto disposto dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2014, a decorrere 
dal 1° gennaio  2016, i  requisiti  di  accesso  ai trattamenti  pensionistici ivi richiamati
 sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e, i valori di somma di età anagrafica e di 
anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004,
 n. 243, e successive modificazioni - per coloro che perfezionano il diritto alla pensione
 di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”-  sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.

2.   Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla 
speranza di vita

Si riportano di seguito, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione 
anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi 
alla speranza di vita previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2014. Resta 
salva l’applicazione dell’adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.