martedì 14 aprile 2015

accesso al Sistema informativo ISEE da parte degli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate: nuove istruzioni operative.

2.  La tipologia di informazioni del SII accessibile dagli Enti erogatori.

L’Ente presso il quale sia stata presentata specifica domanda di prestazioni sociali 
agevolate, ai fini dell’accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento della 
stessa in capo al richiedente, sempreché questi o altro componente il suo nucleo
 familiare abbiano già presentato la DSU, può acquisire il valore ISEE e la composizione 
del nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni della DSU pertinenti e
 non eccedenti per le medesime finalità.

L’Ente può richiedere all'INPS anche le informazioni contenute nella DSU quando procede
 all'accertamento dei requisiti per il mantenimento dei trattamenti  assistenziali, 
previdenziali e indennitari,  incluse carte di debito, da esso erogati a qualunque titolo
 (art. 11, comma 10).

L’Ente può, altresì, richiedere le informazioni contenute nella DSU ai fini dei controlli
 sulle informazioni auto-dichiarate dal dichiarante. In questa ultima ipotesi, qualora 
accerti la non veridicità dei dati, provvede a dare comunicazione all’INPS di eventuali
 dichiarazioni mendaci (art. 11, commi 6 e 10).          

Si precisa che l'Ente è titolare del trattamento dei dati relativi ai richiedenti delle 
prestazioni da esso erogate, compresi l'ISEE e le informazioni analitiche contenute 
nella DSU acquisite dall'INPS.