martedì 9 febbraio 2016

Estensione della facoltà di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e s.m.i. (c.d. regime sperimentale donna) alle lavoratrici in possesso dei prescritti requisiti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 
2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

L’art 1, comma 281, della citata legge dispone che “al fine di portare a conclusione  la 
sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge  23 agosto 2004, n. 243, 
la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9,  è estesa anche alle lavoratrici che 
hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli  incrementi della 
speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio  2010,  n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010, n. 122, e successive modificazioni,
 entro il 31 dicembre 2015  ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva 
a tale data, fermi restando il regime  delle  decorrenze e  il sistema  di calcolo delle prestazioni 
applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.”

Pertanto, si invitano le Sedi a procedere alla lavorazione delle domande di pensione di anzianità
 in c.d. regime sperimentale donna presentate dalle lavoratrici che hanno perfezionato i 
prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015 e la cui decorrenza 
della pensione si colloca successivamente alla predetta data.

Si fa riserva di fornire, con successiva circolare, ulteriori chiarimenti utili per l’applicazione della 
disposizione in parola.