lunedì 22 febbraio 2016

Fondo di integrazione salariale. Valorizzazione apprendisti nel computo della media occupazionale dei datori di lavoro con più di quindici dipendenti

Con messaggio n. 306 del 26 gennaio 2016 sono state fornite indicazioni in merito 
alle aliquote di finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione 
salariale, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2015, con decorrenza 1° gennaio 2016.

L’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. 457 del 26 
gennaio 2016,  ha reso noto che, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 28, 
comma 4, del Decreto legislativo n. 148/2015, risultano immediatamente applicabili le nuove
 regole di cui al d.lgs n. 148/2015 ai soggetti che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà
 residuale. In particolare, il Ministero ha  precisato che a tali soggetti si applicano, sempre 
con decorrenza 1° gennaio 2016, anche le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, che 
prevede l’inclusione degli apprendisti nel computo della media occupazionale.

Pertanto, a decorrere dalla mensilità febbraio 2016 la procedura Uniemens inserirà gli 
apprendisti nel computo della media occupazionale di più quindici dipendenti nel semestre 
precedente.

Come già segnalato con messaggio n. 306/2016, in relazione ai datori di lavoro non già rientranti 
nell’ambito di applicazione del Fondo (es. coloro che occupano mediamente da più di 
cinque a quindici dipendenti), verranno fornite successive istruzioni in seguito 
all’adozione del decreto interministeriale  di cui all’articolo 28, comma 4, del Decreto
 legislativo n. 148/2015.

I datori di lavoro che nel mese di gennaio 2016 sono risultati destinatari dell’obbligo di 
contribuzione al Fondo di integrazione salariale per raggiungimento della media occupazionale 
di più di quindici dipendenti solo in virtù dell’apporto degli apprendisti nella predetta media
 occupazionale, potranno regolarizzare il versamento del contributo ordinario dovuto per la 
mensilità di gennaio 2016, entro il terzo mese successivo alla pubblicazione del 
presente messaggio, valorizzando – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> 
– l’elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati: in <CausaleADebito> il codice 
“M131”; in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile 
ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti; in <SommaADebito> 
l’importo del contributo, pari allo 0,65% dell’imponibile.