venerdì 8 aprile 2016

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del credito cooperativo, della mobilità, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’ indennità di disoccupazione DIS-COLL e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2016.

Premessa.

L’art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 148/15 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di 
ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) 
e b) dell’art.3, comma 5, del decreto sopra citato (c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione 
salariale),nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità 
aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto 
– siano aumentati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione 
annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 precisa che “Con riferimento 
alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale 
di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio 
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno 
precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno 
precedente non può risultare inferiore a zero”.

In applicazione di quanto previsto dal comma 287 sopra richiamato, anche l’aggiornamento 
degli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito per il 2016 è stato effettuato 
sulla base degli importi massimi dell’anno precedente, ossia sulla base dei valori indicati per 
l’anno 2015.