venerdì 8 aprile 2016

Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Premessa

La Banca CentraleEuropea, con la decisione di politica monetaria del 10 marzo 2016, ha ridotto 
di 5 punti base (0,05%) il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali 
dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento) (1) che, a decorrere dal 16 marzo 2016, è
 pari allo 0,00%.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da 
applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza
 e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116,
 comma 8, lett. a) e b) e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

1) Interesse di Dilazione e di Differimento

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni 
civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento 
dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6% annuo (2).

Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 16
marzo 2016.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in
 vigore non subiranno modificazioni.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, 
il nuovo tasso, pari al 6%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese
 di febbraio 2016.

2) Sanzioni Civili