giovedì 7 luglio 2016

pensionati: Corresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2016

Premessa

L’articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha convertito, con 
modificazioni, il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, ha previsto a partire dall’anno 2007 la 
corresponsione di una somma aggiuntiva, collegata a determinate condizioni reddituali personali, 
a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti 
pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive 
ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

Si ricorda che la somma aggiuntiva è determinata con le modalità indicate nella Tabella A 
allegata alla legge in funzione dell’anzianità contributiva complessiva accreditata 
nella gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.

I requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla prestazione e gli importi della prestazione sono 
stati illustrati con circolare n. 119 dell’ 8 ottobre 2007 e ripetuti nelle circolari e messaggi degli 
anni successivi.
L’elemento variabile è rappresentato dai limiti dei reddito che essendo funzionali all’importo 
del trattamento minimo di ciascun anno, sono diversi per ciascun anno.

1     Requisiti reddituali

La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che per il 2016 deve 
essere inferiore ai limiti sotto riportati