martedì 12 luglio 2016

proroga degli effetti del verbale rivedibile fino al completamento dell’iter di revisione ai fini dei permessi e congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave

L’articolo 25 del decreto legge  n. 90/2014, ai commi 4 e 6, introduce  alcune novità finalizzate a semplificare gli adempimenti sanitari ed amministrativi per i soggetti invalidi civili o con disabilità grave. In particolare:
  • il comma 6 bis prevede la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine di scadenza apposto, in modo da consentire la fruizione anche dei benefici a tutela della disabilità grave nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione;
  • il comma 4, lett. a), del citato art. 25, dimezza i termini per il rilascio della certificazione provvisoria di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge  27 ottobre 1993, n. 423  (tali termini infatti sono portati da 90 a 45 giorni).

 Premessa.
  1. Richiamo alle disposizioni di cui all’art. 25, comma 6-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Effetti sugli istituti a tutela della disabilità.
  2. Effetti sui provvedimenti di autorizzazione alla fruizione dei permessi ex art. 33   commi 3 e 6 della legge 104/92.