lunedì 4 dicembre 2017

Conguaglio prestazioni di integrazione salariale e pagamento della contribuzione addizionale.

Sulla base delle previsioni di legge (articolo 7, commi 2 e 3, del D.lgs n. 148/2015), le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall’Istituto ovvero conguagliate dal datore di lavoro medesimo.

Di conseguenza, il datore di lavoro pagherà, per conto del fondo di solidarietà, l’assegno ordinario o di solidarietà ai lavoratori aventi diritto e, dopo la necessaria autorizzazione, porrà a conguaglio il suo credito all’atto dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria.

In particolare, il conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale garantite dai Fondi di Solidarietà deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i Fondi di solidarietà il giorno di inizio della decorrenzadei sei mesi coincide con la data di notifica dell’autorizzazione rilasciata dall’Istituto.