lunedì 18 dicembre 2017

Legge 104, il dipendente può rifiutare il trasferimento

Con la sentenza n. 24015 del 12 ottobre 2017, la Corte di Cassazione, affronta il delicato rapporto fra la possibilità di un suo trasferimento a mente del penultimo capoverso dell’art. 2103 c.c. e le tutele previste dalla Legge 104 del 5 febbraio 1992 circa l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Alla base, il ricorso di un lavoratore (dipendente presso un carcere, addetto alla mensa) avverso il licenziamento intimatogli per essersi rifiutato di aderire al trasferimento in altra sede aziendale, seppur questa nuova unità era distante pochi chilometri dalla precedente e, comunque, entro lo stesso Comune: a sostegno del rifiuto, il lavoratore aveva opposto di essere titolare degli speciali diritti previsti per il familiare di persona portatrice di handicap, dall’art. 33 della Legge n. 104/1992.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano ritenuto la legittimità del licenziamento: per entrambi i giudici del merito, infatti, sebbene il lavoratore fosse in possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 104/1992, il trasferimento doveva ritenersi legittimo.

Il lavoratore ricorre in Cassazione così sollecitando l’affermazione di un importante principio di diritto: il lavoratore che fruisce dei permessi ex legge 104 non può essere trasferito, perché verrebbe violato il più rigoroso regime di protezione di cui egli gode per il fatto che assiste un familiare in situazione di handicap.