lunedì 4 dicembre 2017

Riconoscimento della pensione ai superstiti studenti

L’articolo 22 della legge n. 903 del 21 luglio 1965 riconosce la pensione ai superstiti in favore dei figli che alla data del decesso del genitore non abbiano superato il 18° anno di età indipendentemente dallo status di studente.

La citata disposizione normativa prevede che “per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età  è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università”.


L’Istituto, al fine del riconoscimento della pensione in favore del superstite che abbia superato il 18° anno di età, deve accertare che il percorso di studio frequentato dallo stesso sia  riconducibile a quelli di cui alla disposizione normativa e, pertanto, alla luce delle riforme in materia, sia ricompreso nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione costituito dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale ovvero ricompreso nel sistema universitario (Università, AFAM, ITS).