lunedì 19 marzo 2018

Proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti

L’articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 
(c.d. legge di bilancio 2017) ha stabilito che le disposizioni 
relative al congedo obbligatorio per il padre lavoratore 
dipendente si applicano anche alle nascite e alle 
 adozioni/affidamenti avvenuti nel 2017 e nel 2018.

Per effetto della predetta disposizione, la durata del congedo 
obbligatorio per il padre è aumentata, per l’anno 2018, a 
quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i 
cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia 
del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.

All’istituto in esame si applica la disciplina di cui al decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.


Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda 
si richiama quanto già precisato con la circolare n. 40 del 14 
marzo 2013. Sono, pertanto, tenuti a presentare domanda 
all’Istituto soltanto i lavoratori per i quali il pagamento 
 delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel 
caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, 
i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore 
di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità 
di presentare domanda all’Istituto.