venerdì 8 giugno 2018

Gestione Pubblica – Chiarimenti obblighi contributivi e valutazione ai fini pensionistici e previdenziali (TFS/TFR) del periodo trascorso in sospensione cautelare per i lavoratori per i quali pende un giudizio innanzi all’autorità giudiziaria

Con la circolare n. 6/2014 recante “Retribuzioni imponibili ai fini contributivi  - Gestione 
Dipendenti Pubblici: categorie reddituali – imponibili nelle aspettative senza assegni 
– imponibili ai fini della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali – maggiorazioni 
e tetti retributivi – conguaglio contributivo annuo” l’Istituto, nell’effettuare una ricognizione 
delle disposizioni relative alla Gestione pubblica, tra i redditi imponibili ai fini pensionistici indica 
anche l’assegno alimentare corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare per 
procedimento giudiziario in corso (cfr. paragrafo 8 della citata circolare).

Con tale indicazione l’Istituto ha inteso estendere alla Gestione pubblica la regola vigente 
per le pensioni della Gestione privata in tema di imponibilità ai fini pensionistici dell’assegno 
di cui trattasi, modificando, in tal modo, il precedente orientamento dell’INPDAP che, 
nell’ambito delle gestioni pensionistiche pubbliche, non riteneva imponibile l’assegno 
alimentare erogato nei periodi di sospensione cautelare, anche dopo l’entrata in vigore 
del decreto legislativo n. 314/1997.

Facendo seguito alla circolare n. 6/2014, con il presente messaggio si forniscono 
ulteriori chiarimenti e indicazioni in ordine agli adempimenti e alle modalità di regolarizzazione, 
da parte del sostituto di imposta/datore di lavoro, per i periodi di sospensione cautelare 
che si collocano nei periodi retributivi a decorrere da febbraio 2014 e che sono collegati 
a fatti per i quali pende un giudizio innanzi all’autorità giudiziaria.