lunedì 20 giugno 2016

Nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità.

A seguito delle modifiche introdotte all’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 dall’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità è gestito dall’INPS. La richiesta di fruizione deve essere inviata all’Istituto mediante apposite procedure telematiche. Il beneficio può essere autorizzato fino all’esaurimento delle risorse specificamente stanziate. Si forniscono le precisazioni normative e le indicazioni operative per il godimento dell’incentivo.

PREMESSA

L’articolo 10 del decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 (all. n. 1) ha modificato
 l’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevedendo - per le assunzioni delle 
persone con disabilità effettuate a partire dal 1° gennaio 2016 – un nuovo incentivo che
 varia, rispetto a quanto precedentemente previsto, sia in entità che per le modalità di richiesta.

Più specificamente, al fine di realizzare una concreta promozione dell’inserimento e 
dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, la nuova 
formulazione dell’articolo 13, legge 68/1999 (all. n. 2), prevede, a favore dei datori di
 lavoro, un incentivo di tipo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini 
previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità 
lavorativa del soggetto assunto.