mercoledì 28 febbraio 2018

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE)

1. Premessa

Con la circolare n. 28 del 13 febbraio 2018 l’Inps ha fornito le prime 
istruzioni applicative delle disposizioni indicate in oggetto.

Nello specifico, con riferimento alla presentazione della domanda 
di APE, è stato precisato che i “soggetti in possesso della 
certificazione del diritto all’APE possono presentare la domanda 
di APE all’istituto finanziatore, per il tramite dell’INPS, 
mediante l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello.”

Al riguardo, il comma 169 dell’articolo 1 della norma in esame,  
nel prevedere che il soggetto richiedente indichi nella domanda 
l’istituto finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa 
assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di 
premorienza,  precisa che “i finanziatori e le imprese assicurative 
sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da 
stipulare, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 175 del presente 
articolo, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione 
bancaria italiana e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici 
e altre imprese assicurative primarie”.


Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 150 del  
4 settembre 2017, all’articolo 11, comma 1 e 2, definisce, 
pertanto, il contenuto degli accordi quadro tra il Ministro dell’economia 
e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali con l’Associazione bancaria italiana (ABI) e con 
 l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e 
altre imprese assicurative primarie (ANIA) e stabilisce i termini e 
le modalità di adesione agli stessi da parte degli istituti finanziatori 
e delle imprese assicuratrici.