- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -
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mercoledì 14 marzo 2018

Indennità di malattia. Permanenza prolungata di pazienti presso le Unità operative di Pronto Soccorso

Nell’ambito delle evoluzioni del Sistema sanitario nazionale, 
è sempre più diffusa la casistica di permanenza di pazienti 
presso le unità operative di pronto soccorso, per trattamenti 
sanitari a seguito di accesso, di durata anche prolungata nel 
tempo (due o più giorni).

Si tratta di prestazioni mediche eseguite nei casi di urgenza/emergenza
che, a fronte delle valutazioni cliniche e degli approfondimenti 
diagnostici necessari, possono evolversi in modalità diverse
 (dimissioni del paziente, ricovero urgente, trasferimento 
in ospedali altamente specializzati, etc.).

In molte strutture ospedaliere, per affrontare queste situazioni 
sono state istituite le c.d. Strutture Semplici OBI 
(Osservazione Breve Intensiva) e DB (Degenza Breve - struttura 
nata in base a specifiche delibere regionali), spesso annesse 
alle unità operative di pronto soccorso; ovviamente, ulteriori 
 denominazioni potrebbero essere utilizzate dalle varie autonomie 
locali per individuare strutture con medesimo ruolo funzionale delle 
OBI e DB, quale espressione della medicina d’urgenza.

La permanenza di pazienti in tali strutture può variare sensibilmente 
e durare anche alcuni giorni qualora le condizioni del malato 
richiedano un chiarimento diagnostico - in attesa di dirimere 
l’evoluzione del caso di specie verso la dimissione o verso 
il ricovero presso l’apposito reparto della struttura ospedaliera 
- ovvero nel caso in cui l’appropriato reparto di ricovero 
non sia immediatamente accessibile.

Premesso quanto sopra, è stato rilevato che vi sono strutture 
ospedaliere che - non avendo deliberato la costituzione 
delle nominate strutture OBI e DB (o altre con medesima finalità 
funzionale) come entità esplicitamente autonome – espletano 
 tale funzione direttamente in regime di pronto soccorso.

In tali casi, è evidente che la permanenza di un paziente 
presso il pronto soccorso presenta le medesime caratteristiche 
del ricovero ospedaliero e tale deve quindi essere considerata 
ai fini della tutela previdenziale, ove prevista, e della correlata 
certificazione medica da produrre.

Quindi, nei casi in cui i trattamenti o l’osservazione presso le unità 
operative di pronto soccorso richiedano ospitalità notturna, deve 
applicarsi, nell’ambito della tutela previdenziale della malattia, 
la medesima disciplina prevista per gli eventi di ricovero ospedaliero.

mercoledì 6 luglio 2016

Malattia: Esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato

1.   Premessa

Con l’articolo 25del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (“Esenzioni dalla reperibilità”),
 nell’ambito delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro e in attuazione della legge 
10 dicembre 2014, n. 183, il legislatore ha recentemente novellato l'articolo 5, comma 13,
 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 novembre 1983 n. 638,  inserendo la previsione di una specifica disciplina finalizzata a
 stabilire le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro 
privati.
Successivamente, con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 
con il Ministero della salute, 11 gennaio 2016 (“Integrazioni e modificazione al decreto 
15 luglio 1986, concernente l’espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori 
da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale” - Gazzetta Ufficiale n. 16 del 
21 gennaio 2016) sono state individuate le circostanze causali che danno diritto alle 
suddette esenzioni (all.1).
Pertanto, ai sensi della normativa citata, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di 
reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 
alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:
  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea 
documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura
 pari o superiore al 67%.

Tuttavia, la norma fornisce solo una previsione astratta delle situazioni di esonero 
senza dettagliare le concrete fattispecie che, oggetto di valutazione da parte di una 
consistente platea di medici curanti estensori della certificazione, potrebbero essere 
suscettibili di diversificata interpretazione.
Ai fini dell’attuazione della sopra citata normativa, quindi, si rende necessario definire 
il campo soggettivo e oggettivo di applicazione.