Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio n. 15276
Il Comitato Amministratore del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (F.T.A.), con deliberazione n. 22 del 16 marzo 2009, ha disciplinato le modalità di attribuzione delle prestazioni
integrative del F.T.A., nel caso di rioccupazione dei lavoratori beneficiari durante il periodo di fruizione
della prestazione integrativa erogata dal Fondo.
Con messaggio n. 29489 del 23/11/2010, sono state diramate le istruzioni applicative della
predetta deliberazione.
Con deliberazione n. 97 del 22 aprile 2013 (all. 1), il Comitato Amministratore del F.T.A. ha disposto
l’indirizzo applicativo della delibera n. 22/2009 chiarendo che, nelle ipotesi in cui la remunerazione
derivante da rioccupazione sia superiore al trattamento di integrazione salariale e superiore all’80%
della retribuzione di riferimento, la prestazione a carico del Fondo, relativa al medesimo periodo di
rioccupazione, non è dovuta.
In tale ipotesi, infatti, si determina una situazione di incumulabilità totale della prestazione
integrativa con la retribuzione percepita dal nuovo rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato,
o del provento derivante da attività lavorativa di tipo autonomo.