- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

sabato 30 dicembre 2017

Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2018.

Premessa
L’Istituto ha concluso le attività di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nell’anno 2018.
Si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.
1.   Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 280 del 30 novembre 2017, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Decreto del 20 novembre 2017 recante il “ Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2017” (allegato 1).
Si rammenta che la rivalutazione viene effettuata con i criteri di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni.

Reddito di Inclusione. Presentazione e istruttoria delle domande.

Con la circolare n. 172 del 22 novembre 2017 è stata illustrata la misura di contrasto alla povertà, introdotta dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, denominata Reddito di Inclusione (d’ora in poi ReI).

Con il presente messaggio si forniscono le prime istruzioni operative in merito alle modalità di presentazione e trasmissione della domanda e alla verifica dei requisiti di accesso alla misura.

Come noto, le domande di ReI possono essere presentate a partire dal 1° dicembre 2017. Dalla medesima data sono, dunque, operative tutte le modalità previste per la trasmissione delle domande di ReI da parte dei Comuni all’Istituto.

1.   Avvio del procedimento: modalità di presentazione della domanda.

La domanda di ReI deve essere presentata presso i punti di accesso individuati dai Comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale. Tali punti di accesso sono comunicati all’Istituto e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (oltre che alla Regione territorialmente competente) entro novanta giorni a decorrere dal 14 ottobre 2017, data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 147/2017. In attesa della comunicazione dei punti di accesso, la domanda di ReI viene presentata al comune singolo o associato in ambito territoriale.

Il modulo di domanda (allegato alla circolare n. 172 del 22 novembre 2017) è reperibile sia sul sito internet dell’Istituto che su quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Trasformazione della domanda di NASpI in domanda di indennità DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1 gennaio 2017.

Ad integrazione dei messaggi n. 2884 del 30 giugno 2016 e n. 3242 del 4 agosto 2017, relativi alla trattazione della casistica afferente alle domande di disoccupazione NASpI erroneamente presentate in luogo di domande di indennità DIS-COLL, si precisa quanto segue.

In sede di conversione del D.L. 30 dicembre 2016 n.244, la Legge 27 febbraio 2017, n. 19, con la previsione contenuta all’articolo 3, comma 3 octies, ha ulteriormente prorogato la sperimentazione relativa al riconoscimento dell’indennità DIS–COLL agli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017[1].

Successivamente, la Legge 22 maggio 2017, n.81, all’art. 7 ha disposto, mediante la modifica e l’integrazione dell’art. 15 del D.Lgs n. 22 del 2015, la stabilizzazione e l’estensione dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL; in particolare, a seguito della modifica normativa, è stato previsto che - a decorrere dal 1° luglio 2017 - l’indennità venga riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – già destinatari della prestazione – nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dalla predetta data del 1° luglio 2017[2].

lunedì 25 dicembre 2017

BUON NATALE


Il Comune di Cardano organizzerà incontri sull’ospedale unico

Tutti d’accordo, sulla necessità e opportunità di discutere del futuro ospedale unico Gallarate-Busto. La richiesta di incontri di approfondimento sul tema ha messo d’accordo tutte le forze politiche, a Cardano al Campo: la mozione «approvata all’unanimità».
La mozione parte da punti condivisi (il diritto alla salute,la necessità di un coinvolgimento delle popolazioni, il primato del malato su considerazioni economiche) e impegna il sindaco e l’amministrazione “a organizzare momenti informativi sul progetto dell’ospedale unico.
Il Comitato per il diritto alla salute, che ha sostenuto la mozione, “ringrazia tutti i consiglieri comunali che hanno approvato la mozione all’unanimità”. Il Comitato aveva già organizzato volantinaggi a Cardano, una delle prime località toccate dopo le diverse tappe dei gazebo a Gallarate e Busto. «Nell’ambito della discussione – spiega Salvatore Petrenga, del Comitato – si è entrati anche nel merito della questione e si è detto che di questo passo si arriverà alla completa privatizzazione della sanità, che gli ospedali non devono essere visti solo sotto l’aspetto economico e devono seguire criteri economici che non possono essere simili a quelli di una fabbrica di bulloni, che una decisione del genere potrebbe portare a insoddisfazione da parte dei cittadini ma anche da parte degli operatori sanitari».

Il comitato ora chiede al Comune di avviare i momenti di confrontosul tema (ovviamente il Comitato rappresenterebbe la voce del No al nuovo insediamenti) e «auspica che mozioni del genere vengano presentate ed approvate anche in altri Consigli Comunali del Varesotto».

Buon compleanno Costituzione: 70 anni

Il 22 dicembre 1947 la legge fondamentale della Repubblica italiana fu infatti approvata.
Il testo verrà poi promulgato dal capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il 27 dicembre e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale per poi entrare in vigore il primo gennaio 1948.
L’Assemblea Costituente, eletta nel corso delle consultazioni che si sono svolte contestualmente al referendum per la scelta tra monarchia e repubblica, nominò75 membri della Commissione Costituente, divisi in tre sottocommissioni (una dedicata ai diritti e doveri dei cittadini, una all’organizzazione costituzionale dello Stato e una dei rapporti economici e sociali), deputati alla stesura della Carta Costituzionale. La stesura fu il frutto di una mediazione fra le varie forze politiche rappresentate, dalla Dc al Pci. Alla fine fu approvata con 458 voti favorevoli, 62 contrari e nessun astenuto.
Promulgata il 27 dello stesso mese dal capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, è composta da 139 articoli e 18 disposizioni transitorie.

Ospedale unico Busto-Gallarate: il Comitato chiede che vengano sottolineate le ragioni del NO

CARDANO AL CAMPO, 21 dicembre 2017-Il Comitato per il diritto alla salute del Varesotto ringrazia il consigliere comunale Vito Sessa per aver presentato una mozioneche chiedeva l’organizzazione di incontri per dare maggior informazione ai cittadini sull’ospedale unico Gallarate-Busto Arsizio.
Ringraziamenti anche a  tutti i consiglieri comunali che hanno approvato la mozione all’unanimità.
Nell’ambito della discussione si è entrati anche nel merito della questione, ipotizzando la completa privatizzazione della sanità. Gli ospedali non devono essere visti solo sotto l’aspetto economico e  non possono essere assimilabili a quelli di una fabbrica di bulloni. Una decisione del genere potrebbe portare a insoddisfazione da parte dei cittadini ma anche degli operatori sanitari.
Il comitato alla luce di questo importante risultato chiede al Consiglio Comunale di Cardano al Campo di programmare al più presto degli incontri in cui siano rappresentate anche le ragioni del no all’ospedale unico. Auspica che mozioni del genere vengano presentate ed approvate anche in altri Consigli Comunali del Varesotto.
Il Comitato per il diritto alla salute del Varesotto

lunedì 18 dicembre 2017

Gianni Cavinato sospende dopo 14 giorni lo sciopero della fame

Gianni Cavinato sospende dopo 14 giorni lo sciopero della fame

Legge 104, il dipendente può rifiutare il trasferimento

Con la sentenza n. 24015 del 12 ottobre 2017, la Corte di Cassazione, affronta il delicato rapporto fra la possibilità di un suo trasferimento a mente del penultimo capoverso dell’art. 2103 c.c. e le tutele previste dalla Legge 104 del 5 febbraio 1992 circa l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Alla base, il ricorso di un lavoratore (dipendente presso un carcere, addetto alla mensa) avverso il licenziamento intimatogli per essersi rifiutato di aderire al trasferimento in altra sede aziendale, seppur questa nuova unità era distante pochi chilometri dalla precedente e, comunque, entro lo stesso Comune: a sostegno del rifiuto, il lavoratore aveva opposto di essere titolare degli speciali diritti previsti per il familiare di persona portatrice di handicap, dall’art. 33 della Legge n. 104/1992.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano ritenuto la legittimità del licenziamento: per entrambi i giudici del merito, infatti, sebbene il lavoratore fosse in possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 104/1992, il trasferimento doveva ritenersi legittimo.

Il lavoratore ricorre in Cassazione così sollecitando l’affermazione di un importante principio di diritto: il lavoratore che fruisce dei permessi ex legge 104 non può essere trasferito, perché verrebbe violato il più rigoroso regime di protezione di cui egli gode per il fatto che assiste un familiare in situazione di handicap.

venerdì 15 dicembre 2017

LOMBARDIA: TUTTI I MALATI CRONICI DOVRANNO DECIDERE

LOMBARDIA: TUTTI I MALATI CRONICI DOVRANNO DECIDERE
LA RIFORMA DEL GESTORE: NO GRAZIE!
La regione Lombardia sta inviando un dépliant di “propaganda” per convincere i malati

La Regione Lombardia sta diffondendo un volantino per spiegare che cosa significa “un nuovo modello di presa in carico per i cittadini affetti da patologie croniche”. Lo fa dopo diversi mesi da quando ha deliberato (DGR 6164 del30/01/2017 e DGR 6551 del 04/05/2017). Non si può dire che ciò sia l’informazione capillare di cui parlano le delibere. Un volantino che si presenta come molto accattivante, ma più che altro è ingannevole. I cittadini devono scegliere se aderire o no a tale disposizione. I medici di base o medici di medicina generale (MMG) hanno già dovuto scegliere. In gran parte non hanno aderito.

La decisione è stata presa senza aver coinvolto o ascoltato i cittadini malati cronici, diretti interessati

Il centro del sistema che è stato adottato  – ci informa la regione – inizierà nei primi mesi del 2018. Ci sarà “un gestore” che potrà prendere in carico fino a 200.000 cittadini affetti da una o più malattie croniche: il gestore è un ente giuridico (una cooperativa, una società);  sarà un medico solo nel caso in cui un gruppo di medici di base si sarà aggregato e avrà costituito una cooperativa, altrimenti il medico “della presa in carico” verrà assunto e nominato dal gestore. E quindi il paziente non sceglierà il medico, ma sarà il gestore a farlo: il paziente  sarà sottoposto al gestore per la sua malattia cronica, non per le altre eventuali malattie.

Il paziente che rifiuterà il gestore, rimarrà, come adesso, in carico al suo medico curante.

Si consideri che i pazienti malati cronici più gravi – i non autosufficienti – sono tagliati fuori dal sistema: se ricoverati in ospedale vengono dimessi al più presto senza la dovuta “continuità terapeutica” e socio sanitaria. Al di là delle leggi, la presa in carico è dei famigliari che dovranno arrangiarsi a trovare i servizi domiciliari (sempre per tempi limitati), oppure dovranno pagare una badante se avranno i denari sufficienti. Se poi la persona cronica non autosufficiente avrà la necessità di un ricovero residenziale definitivo dovrà cercare a fatica una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) a pagamento i cui costi medi sono di circa di 2500 euro al mese (… e non sarà semplice ottenere l’integrazione da parte del comune…).
Nel volantino si dice che “il medico scelto dal paziente” si occuperà delle prenotazioni di visite ed esami.

Ciò NON significa che le liste di attesa verranno superate o che NON si creino  discriminazioni.

Medicina Democratica ed altri 4 Sindacati medici hanno promosso un ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale)  per incostituzionalità delle delibere in quanto contrastano con la legge di Riforma Sanitaria (n. 833 del 1978), con la legge Balduzzi (n. 189/2012, con l’Accordo Collettivo Nazionale (ACN del 2009) dei medici di medicina generale, nonché direttamente con gli articoli 32, 41 e 117 comma 2 lettera m della Costituzione). Successivamente è seguito un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato, appellando la mancata sospensiva del TAR. Il Consiglio di Stato ha accolto in parte l’appello stabilendo che il TAR deve fissare velocemente l’udienza di merito per il giudizio definitivo.

La Regione Lombardia non può proseguire nel suo intento senza attendere la sentenza del TAR

Siamo in una regione che ha dato ampio spazio agli ospedali privati, agli istituti privati di riabilitazione, nonché agli istituti privatistici per malati cronici non autosufficienti. Ora con il gestore si privatizza anche la medicina generale.  Ci mancava! E a che scopo? Non certo per salvaguardare la salute dei cittadini, ma per interessi economici e corporativi.


Medicina Democratica - 37e2 Radio popolare - Comitato diritto salute varesotto

mercoledì 13 dicembre 2017

ADL Varese esprime massima solidarietà a Gianni Cavinato e all'associazione ACU

Lettera aperta di Gianni Cavinato presidente ACU: Ho deciso di intraprendere lo sciopero delle fame 

Il Governo vuole far morire le associazioni dei consumatori 
4 DICMBRE 2017

Ho deciso di intraprendere lo sciopero delle fame per cercare di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sul fatto che è in atto un chiaro disegno che punta a neutralizzare il ruolo delle associazioni dei consumatori in Italia.
E’ questa l’amara conclusione a cui sono giunto alla luce dei comportamenti del Governo che da tempo ignora le attese delle associazioni dei consumatori impedendo di fatto il loro ruolo attivo previsto dalla legge.
Quest’anno, ed è la prima volta che accade, non si è svolta la sessione programmatica con i rappresentanti delle Regioni e delle provincie autonome, momento fondamentale di confronto sulla situazione attuale e sulle politiche regionali in materia di tutela dei consumatori che annualmente deve essere organizzata ai sensi dell’articolo 136 del Codice del Consumo.
Da due anni non vengono pubblicati bandi per promuovere progetti a favore dei consumatori, impedendo la fruizione di una quota delle risorse derivanti dalle multe Antitrust che, secondo la legge, devono essere destinate ogni anno “alle priorità delle politiche consumeristiche del governo d’intesa con le associazioni dei consumatori”.
Il CNCU – Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti – presieduto dal Ministro dello Sviluppo Economico, ultimamente non viene più chiamato a svolgere il proprio ruolo per poter contribuire attivamente al miglioramento della posizione dei consumatori nel mercato.
Anche in questo caso il Governo è in netto contrasto con quanto previsto dall’articolo 137 del Codice del Consumo, nonostante nelle dichiarazioni finali del G7 di settembre a Torino “Industry 4.0” il Governo stesso abbia più volte richiamato il ruolo dei consumatori, dal momento che l’impatto di questo sviluppo innovativo coinvolgerà l’intera società per i prossimi decenni.
Proprio grazie all’intervento delle associazione dei consumatori in Italia, oggi, si può cambiare operatore telefonico in modo più semplice e senza costi. Le associazioni italiane hanno messo a punto soluzioni stragiudiziali paritetiche, innovative per l’Europa, che in 10 anni hanno risolto gratuitamente per i cittadini più di 200.000 controversie in materia di telefonia, energia, poste e banche.
Sono convinto che un coinvolgimento delle associazioni dei consumatori sulle fatturazioni a 28 giorni delle aziende di telefonia avrebbe ridotto i tempi di intervento. Ed ora che il governo si è accorto che i calcoli della tari dal 2014 erano sbagliati per i cittadini cosa accadrà? Non sarebbe stato utile un confronto serio con i rappresentanti degli interessi dei cittadini?
In sede europea opera da decenni un dicastero specifico per le politiche dei consumatori che tiene in alta considerazione il ruolo e i contributi delle associazioni. In Italia, invece, si punta verso la loro chiusura.
E’ per queste -e per tante altre ragioni-  che non intendo star fermo a guardare.

Milano, lunedì 4 dicembre 2017

sabato 9 dicembre 2017

REGIONE LOMBARDIA HA APERTO IL MERCATO DEI MALATI CRONICI PER SAPERNE DI PIÙ NE PARLIAMO: LUNEDÌ 11 DICEMBRE Ore 18:00 VILLA TOVAGLIERI- via Volta 11- Busto Arsizio

REGIONE LOMBARDIA HA APERTO
IL “MERCATO” DEI MALATI CRONICI

Tra pochi giorni ai cittadini/e affetti/e da malattie croniche (ipertensione, diabete, cardiopatie, tumori, etc..) arriverà una lettera della Regione Lombardia, con la quale saranno invitati ad effettuare la scelta di un “gestore” che avrà il compito di pianificare l’assistenza di cui necessitano: tale riforma sarà presentata come la soluzione di tutte le difficoltà e disservizi lamentati dagli utenti.. ma la realtà è ben diversa!! 
                                                            
PER SAPERNE DI PIÙ NE PARLIAMO:
LUNEDÌ  11  DICEMBRE Ore 18:00
VILLA TOVAGLIERI
Via Volta 11, Busto Arsizio - VA

VITTORIO AGNOLETTO : Medico – Docente Universitario  FULVIO AURORA : Medicina Democratica
coordina
FEDERICO PAGAN : Comitato diritto salute varesotto

·        Perché molti medici di medicina generale, anche nel Varesotto, non hanno aderito a questo nuovo sistema?

·        Chi ci guadagna nella presa in carico di 3.350.000 malati cronici sapendo che ogni singolo “GESTORE” potrà avere fino a 200.000 pazienti?

·        Perché alcune visite ed esami sono fuori dal protocollo e dal PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALE costringendoci a pagarli interamente, senza che il nostro Medico di Base possa intervenire?

·        I cittadini non sono obbligati a scegliere un gestore, possono rimanere con il loro medico curante!!

  NO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA SALUTE

        NO AL MERCATO DEI MALATI CRONICI

giovedì 7 dicembre 2017

Reddito di Inclusione, al via le domande: come funziona

Dal 1° dicembre scorso le famiglie italiane in difficoltà economica possono inviare la domanda per richiedere il Reddito di inclusione. Dal 1° Gennaio 2018 sarà erogato ad una platea di circa 500mila famiglie. Ricapitoliamo come funziona, a chi spetta e come è possibile richiederlo.
Cos’è il Reddito di Inclusione?
Il Reddito di Inclusione è una misura messa in atto dal Governo per i nuclei familiari in difficoltà economica e consiste in un contributo economico mensile e l’inserimento dei partecipanti a un progetto di reinserimento sociale e nel mondo del lavoro.
L’importo, per chi non riceve ulteriori trattamenti, sarà di circa 190 euro per i nuclei composti da una sola persona e andrà a crescere gradualmente all’aumento del numero dei componenti della famiglia, fino a un massimo di quasi 485,40 euro al mese per un nucleo con 5 o più componenti. La Legge di Bilancio, all’esame in Parlamento in questi giorni prevede un aumento per i nuclei con 5 o più componenti di un contributo massimo fino a circa 530-540 euro.
Dopo 18 mesi il beneficio può essere rinnovato, al massimo per un anno, ma solo dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione.
L’erogazione dell’importo viene caricato sulla carta Rei, strumento con il quale sarà possibile acquistare una serie di beni, ma sarà  utilizzabile anche come bancomat per prelevare fino alla metà dell’importo erogato mensilmente.
Questa misura sostituisce il sostegno all’inclusione attiva (SIA) e l’assegno di disoccupazione (ASDI) per i disoccupati a fine NASpI.

Requisiti per fare domanda

Sanità, caos sulle indennità dei medici. Dopo 10 anni le Asl le richiedono indietro.

Abruzzo, Basilicata, Campania e prossimamente anche Calabria. Le aziende sanitarie di tutta Italia vanno al recupero coatto dei forfait giudicati illegittimi. Qualcuno risponde rifiutandosi di usare l'auto privata: le Asl hanno 7mila vetture che non mettono a disposizione. A Matera e Potenza ce ne sono 95 adibite "ad attività ispettiva di prevenzione umana e del benessere animale”, ma troppo vecchia per garantire la sicurezza.
Il pasticcio nasce da lontano. Dal 2001 i medici addetti al servizio di guardia medica, ribattezzati oggi di continuità assistenziale, a fronte di sedi fortemente disagiate, montane, isolate, percepiscono, in aggiunta al compenso professionale previsto dall’ Accordo Collettivo Nazionale un’indennità di rischio pari a 3,5 e di 4 euro (dal 2008) lordi ora onnicomprensiva. E’ una voce integrativa regionale prevista dagli accordi decentrati, contemplati a loro volta nell’Accordo Collettivo Nazionale. In totale il medico di guardia che lavora di notte (orario di servizio 20 – 08) e nei giorni festivi(dalle 8 alle 20) percepisce la somma oraria complessiva lorda di 26 euro. Per cui da quasi 10 anni questi medici riescono a guadagnare, mediamente 2400 euro lordi al mese, che privati di tasse (circa 700 euro) e contributi previdenziali (circa 200 euro), si riducono a 1500 euro al mese, ma senza 13esima, senza diritto a indennità di malattia, senza diritto a ferie, senza copertura assicurativa professionale che deve essere stipulata da singolo medico. Ecco perché restituire queste somme fa imbestialire molti camici.

lunedì 4 dicembre 2017

Riconoscimento della pensione ai superstiti studenti

L’articolo 22 della legge n. 903 del 21 luglio 1965 riconosce la pensione ai superstiti in favore dei figli che alla data del decesso del genitore non abbiano superato il 18° anno di età indipendentemente dallo status di studente.

La citata disposizione normativa prevede che “per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età  è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università”.


L’Istituto, al fine del riconoscimento della pensione in favore del superstite che abbia superato il 18° anno di età, deve accertare che il percorso di studio frequentato dallo stesso sia  riconducibile a quelli di cui alla disposizione normativa e, pertanto, alla luce delle riforme in materia, sia ricompreso nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione costituito dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale ovvero ricompreso nel sistema universitario (Università, AFAM, ITS).

Assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 190/2014

Come è noto, a partire dall’anno 2015 l’Istituto gestisce le domande di assegno di natalità in oggetto e provvede al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti aventi diritto. Le prime istruzioni di dettaglio sono state fornite con circolare Inps n. 93 dell’8 maggio 2015.

Da una verifica nella procedura di gestione delle domande di assegno è risultato che molti utenti, avendo presentato domanda di assegno per gli anni 2015/2016, non hanno ancora provveduto alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2017. Ciò ha comportato per questi ultimi la sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso.


Affinché l’Istituto possa riprendere il pagamento delle predette mensilità, e ferma restando la permanenza dei requisiti di legge, è pertanto necessario che gli utenti che avevano in pagamento l’assegno nel 2016 presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2017. Questo adempimento è necessario ai fini dell’ISEE minorenni 2017.

Conguaglio prestazioni di integrazione salariale e pagamento della contribuzione addizionale.

Sulla base delle previsioni di legge (articolo 7, commi 2 e 3, del D.lgs n. 148/2015), le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall’Istituto ovvero conguagliate dal datore di lavoro medesimo.

Di conseguenza, il datore di lavoro pagherà, per conto del fondo di solidarietà, l’assegno ordinario o di solidarietà ai lavoratori aventi diritto e, dopo la necessaria autorizzazione, porrà a conguaglio il suo credito all’atto dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria.

In particolare, il conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale garantite dai Fondi di Solidarietà deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i Fondi di solidarietà il giorno di inizio della decorrenzadei sei mesi coincide con la data di notifica dell’autorizzazione rilasciata dall’Istituto.

indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito.

L’articolo 9, commi 2 e 3 e l’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015 individuano alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro, il soggetto percettore di NASpI conserva il diritto a detta prestazione, ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto.

In particolare, l’articolo 9 disciplina i casi di concomitante attività di lavoro subordinato instaurata nel corso della percezione della NASpI o rimasta in essere a seguito della cessazione di uno fra due o più rapporti a tempo parziale; l’articolo 10 disciplina il caso di concomitante instaurazione di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

La circolare INPS n. 94 del 2015 ha fornito in materia le prime istruzioni operative confermando, in relazione al concomitante lavoro autonomo, l’accezione già adottata rispetto all’indennità di disoccupazione ASpI secondo cui la norma è da intendersi riferita, oltre che al caso dell’instaurazione ex novo, anche al caso dello svolgimento di attività lavorativa autonoma preesistente alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro di natura subordinata a seguito della quale si è ottenuta l’indennità NASpI.


La circolare INPS n. 142 del 2015 ha precisato il quadro delle situazioni sopra delineate aggiungendo indicazioni sui casi di lavoro accessorio (istituto peraltro abrogato dal d.l. n. 25 del 2017 convertito  dalla L. 20 aprile 2017, n. 49), di lavoro intermittente, di lavoro all’estero e di emolumenti derivanti dall’espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive.

“disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”.

L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo, stabilisce che il ReI è riconosciuto, previa presentazione di apposita domanda, ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, siano in possesso, congiuntamente, di specifici requisiti afferenti la residenza ed il soggiorno, la composizione del nucleo familiare, nonché di ulteriori requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare del richiedente. 
1.3.     Requisiti economici.

Per quanto concerne i requisiti di carattere economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. b), del decreto legislativo, il nucleo familiare del richiedente deve essere, per l’intera durata del beneficio, e congiuntamente, in possesso di:
1)   un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
2)   un valore dell’ISRE ai fini ReI[2] non superiore ad euro 3.000;
3)   un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
4)   un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;

5)   un valore non superiore alle soglie di cui ai precedenti numeri 1 e 2 relativamente all’ISEE e all’ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata qualora si sia verificata una variazione dell’indicatore della situazione reddituale (ISR) ovvero della situazione lavorativa. In quest’ultimo caso, si precisa che l’aggiornamento della situazione reddituale, all’atto della domanda, derivante dallo svolgimento di attività lavorative, avviene attraverso la compilazione della sezione ReI-Com del modello di domanda (cfr. paragrafo 9).