Con la circolare n. 172 del 22 novembre 2017 è stata illustrata la misura di contrasto alla povertà, introdotta dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, denominata Reddito di Inclusione (d’ora in poi ReI).
Con il presente messaggio si forniscono le prime istruzioni operative in merito alle modalità di presentazione e trasmissione della domanda e alla verifica dei requisiti di accesso alla misura.
Come noto, le domande di ReI possono essere presentate a partire dal 1° dicembre 2017. Dalla medesima data sono, dunque, operative tutte le modalità previste per la trasmissione delle domande di ReI da parte dei Comuni all’Istituto.
1. Avvio del procedimento: modalità di presentazione della domanda.
La domanda di ReI deve essere presentata presso i punti di accesso individuati dai Comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale. Tali punti di accesso sono comunicati all’Istituto e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (oltre che alla Regione territorialmente competente) entro novanta giorni a decorrere dal 14 ottobre 2017, data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 147/2017. In attesa della comunicazione dei punti di accesso, la domanda di ReI viene presentata al comune singolo o associato in ambito territoriale.
Il modulo di domanda (allegato alla circolare n. 172 del 22 novembre 2017) è reperibile sia sul sito internet dell’Istituto che su quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.