Ad integrazione dei messaggi n. 2884 del 30 giugno 2016 e n. 3242 del 4 agosto 2017, relativi alla trattazione della casistica afferente alle domande di disoccupazione NASpI erroneamente presentate in luogo di domande di indennità DIS-COLL, si precisa quanto segue.
In sede di conversione del D.L. 30 dicembre 2016 n.244, la Legge 27 febbraio 2017, n. 19, con la previsione contenuta all’articolo 3, comma 3 octies, ha ulteriormente prorogato la sperimentazione relativa al riconoscimento dell’indennità DIS–COLL agli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017[1].
Successivamente, la Legge 22 maggio 2017, n.81, all’art. 7 ha disposto, mediante la modifica e l’integrazione dell’art. 15 del D.Lgs n. 22 del 2015, la stabilizzazione e l’estensione dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL; in particolare, a seguito della modifica normativa, è stato previsto che - a decorrere dal 1° luglio 2017 - l’indennità venga riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – già destinatari della prestazione – nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dalla predetta data del 1° luglio 2017[2].