- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -
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lunedì 18 dicembre 2017

Legge 104, il dipendente può rifiutare il trasferimento

Con la sentenza n. 24015 del 12 ottobre 2017, la Corte di Cassazione, affronta il delicato rapporto fra la possibilità di un suo trasferimento a mente del penultimo capoverso dell’art. 2103 c.c. e le tutele previste dalla Legge 104 del 5 febbraio 1992 circa l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Alla base, il ricorso di un lavoratore (dipendente presso un carcere, addetto alla mensa) avverso il licenziamento intimatogli per essersi rifiutato di aderire al trasferimento in altra sede aziendale, seppur questa nuova unità era distante pochi chilometri dalla precedente e, comunque, entro lo stesso Comune: a sostegno del rifiuto, il lavoratore aveva opposto di essere titolare degli speciali diritti previsti per il familiare di persona portatrice di handicap, dall’art. 33 della Legge n. 104/1992.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano ritenuto la legittimità del licenziamento: per entrambi i giudici del merito, infatti, sebbene il lavoratore fosse in possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 104/1992, il trasferimento doveva ritenersi legittimo.

Il lavoratore ricorre in Cassazione così sollecitando l’affermazione di un importante principio di diritto: il lavoratore che fruisce dei permessi ex legge 104 non può essere trasferito, perché verrebbe violato il più rigoroso regime di protezione di cui egli gode per il fatto che assiste un familiare in situazione di handicap.

sabato 11 febbraio 2017

Legge 104, maggiori tutele per i lavoratori che assistono parenti disabili

Il lavoratore che beneficia dei permessi mensili per assistere una persona con handicap o con patologia invalidante ha il diritto di organizzare l’assistenza secondo orari e modalità flessibili, che gli consentano di provvedere adeguatamente alla cura dell’assistito. Senza trascurare le proprie esigenze personali. Ad affermarlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione Penale, la n° 54712 del 23 dicembre 2016. La pronuncia riveste particolare importanza per aver fornito un’interpretazione innovativa ed equilibrata dell’art. 33 della legge 104/1992 sui permessi retribuiti, discostandosi nettamente dall’orientamento restrittivo ad oggi prevalente.
Secondo la Suprema Corte, se è chiaro che il lavoratore non può utilizzare i permessi retribuiti della legge 104/1992 come se fossero dei giorni di ferie, deve esserlo anche il suo diritto “di ritagliarsi un breve spazio di tempo per provvedere ai propri bisogni ed esigenze personali”. Ed invero, i permessi retribuiti rispondono ad unaduplice finalità. La prima è quella di garantire maggiore continuità e qualità all’attività di assistenza, la seconda di consentire al lavoratore che la presta di conciliarla più facilmente con l’attività lavorativa e, non da ultimo, con le proprie esigenze di vita.
Questa lettura non trova ostacolo nella legge, che nulla dispone all’art. 33 in merito alle modalità di corretto impiego dei permessi retribuiti. Queste modalità, pertanto, vanno ricostruite secondo ragionevolezza e buon senso. Ne consegue che “nei giorni di permesso, l’assistenza, sia pure continua, non necessariamente deve coincidere con l’orario lavorativo”, e il lavoratore deve “poter svolgere un minimo di vita sociale, e cioè praticare quelle attività che non sono possibili quando l’intera giornata è dedicata prima al lavoro e, poi, all’assistenza”.

In altri termini, secondo la Suprema Corte, l’esclusione di ogni forma di flessibilità nell’impiego dei permessi retribuitiesporrebbe al grave rischio di frustrare lo spirito della legge e di sanzionare senza distinzioni sia le condotte legittime sia quellefraudolente.

martedì 12 luglio 2016

proroga degli effetti del verbale rivedibile fino al completamento dell’iter di revisione ai fini dei permessi e congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave

L’articolo 25 del decreto legge  n. 90/2014, ai commi 4 e 6, introduce  alcune novità finalizzate a semplificare gli adempimenti sanitari ed amministrativi per i soggetti invalidi civili o con disabilità grave. In particolare:
  • il comma 6 bis prevede la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine di scadenza apposto, in modo da consentire la fruizione anche dei benefici a tutela della disabilità grave nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione;
  • il comma 4, lett. a), del citato art. 25, dimezza i termini per il rilascio della certificazione provvisoria di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge  27 ottobre 1993, n. 423  (tali termini infatti sono portati da 90 a 45 giorni).

 Premessa.
  1. Richiamo alle disposizioni di cui all’art. 25, comma 6-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Effetti sugli istituti a tutela della disabilità.
  2. Effetti sui provvedimenti di autorizzazione alla fruizione dei permessi ex art. 33   commi 3 e 6 della legge 104/92.