- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

sabato 11 febbraio 2017

Legge 104, maggiori tutele per i lavoratori che assistono parenti disabili

Il lavoratore che beneficia dei permessi mensili per assistere una persona con handicap o con patologia invalidante ha il diritto di organizzare l’assistenza secondo orari e modalità flessibili, che gli consentano di provvedere adeguatamente alla cura dell’assistito. Senza trascurare le proprie esigenze personali. Ad affermarlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione Penale, la n° 54712 del 23 dicembre 2016. La pronuncia riveste particolare importanza per aver fornito un’interpretazione innovativa ed equilibrata dell’art. 33 della legge 104/1992 sui permessi retribuiti, discostandosi nettamente dall’orientamento restrittivo ad oggi prevalente.
Secondo la Suprema Corte, se è chiaro che il lavoratore non può utilizzare i permessi retribuiti della legge 104/1992 come se fossero dei giorni di ferie, deve esserlo anche il suo diritto “di ritagliarsi un breve spazio di tempo per provvedere ai propri bisogni ed esigenze personali”. Ed invero, i permessi retribuiti rispondono ad unaduplice finalità. La prima è quella di garantire maggiore continuità e qualità all’attività di assistenza, la seconda di consentire al lavoratore che la presta di conciliarla più facilmente con l’attività lavorativa e, non da ultimo, con le proprie esigenze di vita.
Questa lettura non trova ostacolo nella legge, che nulla dispone all’art. 33 in merito alle modalità di corretto impiego dei permessi retribuiti. Queste modalità, pertanto, vanno ricostruite secondo ragionevolezza e buon senso. Ne consegue che “nei giorni di permesso, l’assistenza, sia pure continua, non necessariamente deve coincidere con l’orario lavorativo”, e il lavoratore deve “poter svolgere un minimo di vita sociale, e cioè praticare quelle attività che non sono possibili quando l’intera giornata è dedicata prima al lavoro e, poi, all’assistenza”.

In altri termini, secondo la Suprema Corte, l’esclusione di ogni forma di flessibilità nell’impiego dei permessi retribuitiesporrebbe al grave rischio di frustrare lo spirito della legge e di sanzionare senza distinzioni sia le condotte legittime sia quellefraudolente.