Il
lavoratore che beneficia dei permessi mensili per assistere una persona con handicap o con patologia
invalidante ha il
diritto di organizzare l’assistenza secondo orari e modalità flessibili, che gli
consentano di provvedere adeguatamente alla cura dell’assistito. Senza
trascurare le proprie esigenze personali. Ad
affermarlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione
Penale, la n° 54712 del 23 dicembre 2016. La pronuncia riveste
particolare importanza per aver fornito un’interpretazione
innovativa ed
equilibrata dell’art. 33 della legge 104/1992 sui permessi retribuiti, discostandosi
nettamente dall’orientamento restrittivo ad oggi
prevalente.
Secondo
la Suprema Corte, se è
chiaro che il lavoratore non può utilizzare i permessi retribuiti della legge
104/1992 come se fossero dei giorni di ferie, deve
esserlo anche il suo diritto “di ritagliarsi un breve spazio di tempo per
provvedere ai propri bisogni ed esigenze personali”. Ed invero, i permessi
retribuiti rispondono
ad unaduplice
finalità. La prima è quella di garantire maggiore continuità e
qualità all’attività di assistenza, la seconda di consentire al lavoratore che
la presta di conciliarla più facilmente con l’attività lavorativa e, non da
ultimo, con le proprie esigenze di vita.
Questa
lettura non trova ostacolo nella legge, che nulla dispone all’art. 33 in merito
alle modalità di corretto impiego dei permessi retribuiti. Queste modalità,
pertanto, vanno ricostruite secondo ragionevolezza e buon
senso. Ne consegue che “nei giorni di permesso, l’assistenza,
sia pure continua, non necessariamente deve coincidere con l’orario lavorativo”,
e il lavoratore deve “poter svolgere un minimo di vita
sociale, e cioè praticare quelle attività che non sono possibili
quando l’intera giornata è dedicata prima al lavoro e, poi,
all’assistenza”.
In
altri termini, secondo la Suprema Corte, l’esclusione di ogni forma di flessibilità nell’impiego dei permessi
retribuitiesporrebbe al grave rischio di frustrare lo spirito
della legge e di sanzionare senza distinzioni sia le condotte legittime sia quellefraudolente.