L’articolo 9, commi 2
e 3 e l’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015 individuano
alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro,
il soggetto percettore di NASpI conserva il diritto a detta prestazione, ridotta
di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto derivante dall’attività
di lavoro, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio
dell'attività il reddito annuo previsto.
In particolare,
l’articolo 9 disciplina i casi di concomitante attività di lavoro subordinato
instaurata nel corso della percezione della NASpI o rimasta in essere a seguito
della cessazione di uno fra due o più rapporti a tempo parziale; l’articolo 10
disciplina il caso di concomitante instaurazione di attività lavorativa autonoma
o di impresa individuale.
La circolare INPS n.
94 del 2015 ha fornito in materia le prime istruzioni operative confermando, in
relazione al concomitante lavoro autonomo, l’accezione già adottata rispetto
all’indennità di disoccupazione ASpI secondo cui la norma è da intendersi
riferita, oltre che al caso dell’instaurazione ex novo, anche al caso
dello svolgimento di attività lavorativa autonoma preesistente alla cessazione
involontaria del rapporto di lavoro di natura subordinata a seguito della quale
si è ottenuta l’indennità NASpI.
La circolare INPS n.
142 del 2015 ha precisato il quadro delle situazioni sopra delineate aggiungendo
indicazioni sui casi di lavoro accessorio (istituto peraltro abrogato dal d.l.
n. 25 del 2017 convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49), di lavoro
intermittente, di lavoro all’estero e di emolumenti derivanti dall’espletamento
di cariche pubbliche elettive e non elettive.