Sulla base delle
previsioni di legge (articolo 7, commi 2 e 3, del D.lgs n. 148/2015), le
integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate
dall’Istituto ovvero conguagliate dal datore di lavoro
medesimo.
Di conseguenza, il
datore di lavoro pagherà, per conto del fondo di solidarietà, l’assegno
ordinario o di solidarietà ai lavoratori aventi diritto e, dopo la necessaria
autorizzazione, porrà a conguaglio il suo credito all’atto dell’assolvimento
degli obblighi di contribuzione obbligatoria.
In particolare, il
conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale garantite dai Fondi di
Solidarietà deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla
fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata
dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se
successivo. Per i Fondi di solidarietà il giorno di inizio della decorrenzadei
sei mesi coincide con la data di notifica dell’autorizzazione rilasciata
dall’Istituto.