L’articolo 22 della
legge n. 903 del 21 luglio 1965 riconosce la pensione ai superstiti in favore
dei figli che alla data del decesso del genitore non abbiano superato il 18°
anno di età indipendentemente dallo status di studente.
La citata disposizione
normativa prevede che “per i figli superstiti che risultino a carico del
genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di
età è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media
professionale e per tutta la durata del corso
legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino
l'Università”.
L’Istituto, al fine
del riconoscimento della pensione in favore del superstite che abbia superato il
18° anno di età, deve accertare che il percorso di studio frequentato dallo
stesso sia riconducibile a quelli di cui alla disposizione normativa e,
pertanto, alla luce delle riforme in materia, sia ricompreso nel secondo ciclo
del sistema educativo di istruzione e formazione costituito dal sistema
dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione
professionale ovvero ricompreso nel sistema universitario (Università, AFAM,
ITS).