Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare n. 154
Premessa
Come noto, lo stato di disoccupazione involontaria, ovvero la “condizione del soggetto privo di lavoro,
che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo
modalità definite con i servizi competenti”, comporta per il lavoratore l’obbligo di presentarsi al Centro
per l’Impiego del proprio domicilio per rendere la dichiarazione di immediata disponibilità di cui all’art. 1,
comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 181 del 2000.
Il suddetto status rappresenta uno dei requisiti, oltre a quelli di natura assicurativa e contributiva, per la
concessione dell’indennità di disoccupazione nell’ambito ASpI, come precisato nell’art. 2, comma 4, della
legge 28 giugno 2012, n. 92 (Cfr. Circolare INPS n. 142 del 2012).
Al fine di semplificare l’erogazione della indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI, il legislatore con
la previsione dell’art. 4, comma 38, della legge di riforma del mercato del lavoro ha previsto la facoltà,
in capo al lavoratore disoccupato, di rilasciare all’INPS la dichiarazione in oggetto, al momento della
presentazione della domanda di indennità nell’ambito dell’ASpI.
E’ stato, quindi, affidato all’Istituto il compito di ricevere e, successivamente, mettere a disposizione
dei Centri per l’impiego territorialmente competenti in base al domicilio, le dichiarazioni dei richiedenti
l’ASpI o mini-ASpI – documenti indispensabili ai fini delle verifiche sullo stato di disoccupazione nonché
dell’attivazione delle politiche attive – attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori di cui
al comma 35, del predetto art. 4.
Al fine di dare concreta attuazione al dettato normativo l’Istituto ha provveduto ad aggiornare la modulistica
per la richiesta delle prestazioni ASpI (SR134) e Mini-ASpI (SR133) pubblicata nell’apposita sezione del
sito (www.inps.it) ed allegata alla presente circolare, implementando conseguentemente la procedura
di presentazione della domanda telematica da parte dei cittadini, Patronati e contact center integrato.
I Centri per l’Impiego accedono già alla Banca dati Percettori di cui all’art. 19, comma 4, del D.L. n. 185
del 2008, convertito con Legge n. 2 del 2009 e ss.ii.mm., per conoscere, ai fini delle politiche attive, i
percettori di ammortizzatori sociali e per comunicare all’Istituto, ai sensi della normativa vigente, le eventuali
cause di decadenza connesse alle attività di competenza dei centri medesimi.
L’INPS ha provveduto ad integrare nella suddetta Banca dati le funzionalità necessarie ai Centri per
l’Impiego per ricevere le dichiarazioni in argomento al fine degli adempimenti di loro competenza.
In ragione della mancanza di un elenco anagrafico aggiornato dei Centri per l’Impiego territorialmente
competenti, l’Istituto si è adoperato per censire questi ultimi sul territorio nazionale al fine di mettere
a disposizione le dichiarazioni di immediata disponibilità rilasciate dagli utenti all’Istituto. Infatti, in
tal modo è agevolato il servizio di compilazione delle domande in via telematica poiché l’utente avrà
a disposizione l’elenco dei Centri per l’Impiego afferenti al suo domicilio.
Questo censimento – con l’inserimento nelle procedure telematiche di presentazione della domanda da
parte del cittadino e/o del Patronato di tutti i dati utili all’individuazione del Centro per l’impiego – consentirà
all’interessato, una volta resa la dichiarazione in oggetto, di avvalersi delle funzioni svolte dal servizio
competente, segnalato dalla procedura stessa.
L’utente, attraverso i canali telematici di presentazione della domanda di ASpI o Mini-ASpI, dovrà indicare
o che si è già recato al Centro per l’impiego per attestare lo status di disoccupato, oppure rendere la
dichiarazione di immediata disponibilità direttamente all’Istituto compilando i campi appositamente inseriti.
I Centri per l’Impiego che si accrediteranno con un specifico PIN – come di seguito indicato – alla
Banca dati nel Sistema informativo dei percettori potranno consultare le dichiarazioni rese dai beneficiari
della prestazione che sono domiciliati nel territorio di loro competenza, al fine di dare attuazione alle
disposizioni normative in materia di accertamento/conservazione dello stato di disoccupato e di misure di
politica attiva.
Si coglie l’occasione per rammentare che l’accertamento dello status di disoccupato e la verifica della
conservazione dello stesso che non possono essere controllati e accertati dall’Istituto con i dati in suo
possesso, rimangono di competenza dei Centri per l’Impiego.
Altresì, questi ultimi devono comunicare tempestivamente gli eventi che determinano la decadenza
dalla prestazione (Cfr. combinato disposto dell’art. 2, comma 40, lett. a) e dell’art. 4, commi 41-44,
della legge di riforma del mercato del lavoro).
Queste comunicazioni devono pervenire tramite i servizi messi a disposizione a tale scopo nella Banca
dati percettori.
Infine si precisa che al servizio descritto potranno accedere il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, le Regioni e gli altri soggetti istituzionali in base alle specifiche competenze previste dalla normativa
vigente.