Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare n. 4 15/01/2014
Con la presente circolare vengono illustrate le modifiche apportate all’art.65 della legge n.448/98 dall’art.13, comma 1, della legge n.97/2013 in riferimento all’estensione ai cittadini di Paesi Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo del diritto all’Assegno per il Nucleo familiare erogato dai Comuni di residenza per i nuclei familiari con almeno tre figli minori.
L’Assegno per il Nucleo Familiare con almeno tre figli minori ai sensi degli artt.65 legge n. 448/1998, art. 80,
comma 5, legge n. 388/2000 e art.16, comma 2, D.P.C.M. n. 452/2000, è una prestazione familiare concessa
ai nuclei familiari nei quali siano presenti il richiedente e almeno tre figli minori di anni 18. Tali norme
hanno espressamente previsto che il richiedente sia cittadino italiano o comunitario residente
nel territorio italiano. Successivamente, a seguito di apposite indicazioni ministeriali, è stato esteso
il riconoscimento della prestazione ai titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria
(circolare n.9/2010).
comma 5, legge n. 388/2000 e art.16, comma 2, D.P.C.M. n. 452/2000, è una prestazione familiare concessa
ai nuclei familiari nei quali siano presenti il richiedente e almeno tre figli minori di anni 18. Tali norme
hanno espressamente previsto che il richiedente sia cittadino italiano o comunitario residente
nel territorio italiano. Successivamente, a seguito di apposite indicazioni ministeriali, è stato esteso
il riconoscimento della prestazione ai titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria
(circolare n.9/2010).
Si segnala che di recente, a conferma di quanto già previsto, la Corte Costituzionale, nell’ordinanza 196/2013
(pubblicata in G.U. 1^ Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità dell’art.65 della L. 448/1998, nella parte in cui subordina la concessione
dell’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli al requisito della cittadinanza italiana o comunitaria o,
in subordine, nella parte in cui esclude dalla concessione del beneficio gli stranieri titolari di permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale Ordinario di Monza con ordinanza del 9 marzo 2011.
(pubblicata in G.U. 1^ Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità dell’art.65 della L. 448/1998, nella parte in cui subordina la concessione
dell’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli al requisito della cittadinanza italiana o comunitaria o,
in subordine, nella parte in cui esclude dalla concessione del beneficio gli stranieri titolari di permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale Ordinario di Monza con ordinanza del 9 marzo 2011.
Pertanto, finora l’Inps, nel recepire le disposizioni ministeriali, ha ribadito (Msg n.8468 del 16/05/2012,
Msg n.7990 del 15/05/2013, Msg 12962 del 9/08/2013) che la normativa vigente dispone che l'assegno di
cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, viene concesso ai nuclei familiari di cittadini italiani
o comunitari residenti nel territorio dello Stato (Art.80 legge 388/2000).
Msg n.7990 del 15/05/2013, Msg 12962 del 9/08/2013) che la normativa vigente dispone che l'assegno di
cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, viene concesso ai nuclei familiari di cittadini italiani
o comunitari residenti nel territorio dello Stato (Art.80 legge 388/2000).