Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare n. 7 17/01/2014
Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n 302 del 27 dicembre 2013 - supplemento ordinario n. 87, è stata pubblicata
la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato” (Legge di stabilità 2014).
la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato” (Legge di stabilità 2014).
In particolare, l’art. 1, comma 483 (allegato 1) individua i criteri di applicazione della rivalutazione
automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo fissato dall'articolo 34, comma 1,
della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo fissato dall'articolo 34, comma 1,
della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
L’innovazione contenuta nella disposizione citata consiste nel correlare la percentuale di rivalutazione
all’importo complessivo del trattamento pensionistico complessivo, e non più alle fasce di importo
all’interno del trattamento complessivo.
all’importo complessivo del trattamento pensionistico complessivo, e non più alle fasce di importo
all’interno del trattamento complessivo.
Tale criterio era già contenuto nell’articolo 12 del disegno di legge n. 1120/2013 (allegato 2) sulla
base del quale, tenuto conto della necessità di effettuare le operazioni in tempo utile per il pagamento
della mensilità di gennaio 2014, è stata applicata in via provvisoria la rivalutazione delle pensioni
base del quale, tenuto conto della necessità di effettuare le operazioni in tempo utile per il pagamento
della mensilità di gennaio 2014, è stata applicata in via provvisoria la rivalutazione delle pensioni
Per i trattamenti di importo immediatamente superiore al limite dello scaglione inferiore è garantita
una rivalutazione almeno pari a quella assicurata alle pensioni di importo pari al limite dello scaglione
inferiore.
una rivalutazione almeno pari a quella assicurata alle pensioni di importo pari al limite dello scaglione
inferiore.
Le differenze fra le due disposizioni (il disegno di legge e la versione definitiva della Legge di stabilità)
riguardano la misura percentuale dell’indice di rivalutazione da applicare ai trattamenti di importo
compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo, e ai trattamenti di importo superiore a sei volte
il trattamento minimo.
riguardano la misura percentuale dell’indice di rivalutazione da applicare ai trattamenti di importo
compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo, e ai trattamenti di importo superiore a sei volte
il trattamento minimo.
Le pensioni di importo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo e quelle di
importo superiore a sei volte il trattamento minimo saranno oggetto di un nuovo ricalcolo per
adeguarne l’ammontare a quanto stabilito in via definitiva dalla Legge di stabilità. Con successiva
comunicazione sarà data notizia dell’adeguamento di tali pensioni.
importo superiore a sei volte il trattamento minimo saranno oggetto di un nuovo ricalcolo per
adeguarne l’ammontare a quanto stabilito in via definitiva dalla Legge di stabilità. Con successiva
comunicazione sarà data notizia dell’adeguamento di tali pensioni.