- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

domenica 18 maggio 2014

Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Circolare n. 60
Roma, 12/05/2014

Modalità di recupero del bonus fiscale introdotto dall’articolo 1 del DL n. 66/2014 sui 
contributi previdenziali.


Premessa

Sulla GU n.95 del 24 aprile 2014 è stato pubblicato il DL 24 aprile 2014, n. 66  recante
 “Misure  urgenti  per  la  competitività  e  la  giustizia   sociale”.
Il provvedimento, entrato in vigore il giorno stesso  della  sua pubblicazione, contiene,
 tra l’altro, disposizioni dirette alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e
 assimilati.

 1. Contenuto della norma.

In particolare, per l’anno 2014, l’articolo 1 del decreto riconosce - ai titolari di reddito di
lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda sia superiore alle
detrazioni da lavoro loro spettanti – un credito così articolato:
  • per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro, il bonus è 
  • pari a 640 euro;
  • in caso di superamento del limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad 
  • azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Stante l’evidente natura fiscale, la materia è stata disciplinata dall’Agenzia delle entrate
con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014 (allegato 1), cui si rimanda integralmente
per quanto riguarda il complesso degli aspetti di carattere normativo.

L’impianto del decreto prevede che il credito venga erogato sugli emolumenti corrisposti
in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Ai fini del recupero degli
importi riconosciuti, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare globale delle
ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali
dovuti per il medesimo periodo di paga.

Con la presente circolare si illustrano le modalità che i datori di lavoro/committenti dovranno
 utilizzare per il recupero del bonus erogato allorquando, esaurita la sfera fiscale, possono
essere aggredite le contribuzioni dovute all’Istituto.