Circolare n. 95
OGGETTO: Articolo 47 del D.P.R n. 639/1970. Decadenza dall’azione giudiziaria per le controversie in materia di trattamenti pensionistici e di adempimento delle prestazioni riconosciute solo in parte.
Premessa
L’articolo 38, comma 1, lettera d),
numero 1), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha aggiunto l’ultimo
comma all’articolo 47 del D.P.R. 639/1970 che così recita: “Le
decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle
azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni
riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In
tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale
della prestazione ovvero dal pagamento della sorte” .
A seguito della sentenza della Corte
Costituzionale 2 aprile 2014, n. 69, la richiamata disposizione si
applica esclusivamente alle prestazioni pensionistiche riconosciute dal
6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011).
Sul punto si rinvia alle istruzioni fornite con messaggio n. 4774 del
19/05/2014.
Riguardo alla decadenza dall’azione
giudiziaria per le controversie in materia di trattamenti pensionistici,
prima dell’entrata in vigore della suddetta norma le Sezioni Unite
della Cassazione (sentenza n. 12720 del 2009), nel definire l’ambito di
applicazione del comma 2 dell’articolo 47 del D.P.R. 639/1970, hanno
precisato che tale disposizione non può trovare applicazione in caso di
adeguamento della prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a
quello dovuto, in quanto, per tali fattispecie “la pretesa non soggiace ad alcun limite che non sia quello dell’ordinaria prescrizione decennale”.
In materia di prescrizione si ricorda
che lo stesso articolo 38, comma 1, lettera d), al n. 2, ha dettato
nuove disposizioni in ordine alla prescrizione dei ratei arretrati
derivanti da riliquidazione dei trattamenti pensionistici. Le relative
istruzioni applicative sono state fornite con il messaggio n. 220 del
2012.
Alla luce delle suddette disposizioni e
del richiamato orientamento giurisprudenziale, risulta pertanto
necessario distinguere quali siano i provvedimenti di riconoscimento
parziale delle prestazioni pensionistiche per i quali sussiste il
termine triennale per la proposizione dell’azione giudiziaria,
finalizzata ad ottenere l’integrale riconoscimento di quanto spettante
all’interessato, e i provvedimenti per i quali, l’analoga pretesa,
soggiace al termine di prescrizione applicato secondo i criteri di cui
al citato messaggio n. 220.
Si ricorda che lo spirare del termine di
decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria rende
inammissibile il ricorso amministrativo o l’istanza di riesame in sede
amministrativa presentati oltre tale termine.
Con la presente circolare - condivisa
nel suo impianto con il Coordinamento Generale Legale - si forniscono le
prime istruzioni per l’applicazione dell’articolo 47, comma 6, del
D.P.R. 639/1970. Tali istruzioni potranno essere oggetto di revisione o
modifica in rapporto ai futuri assetti giurisprudenziali.