Circolare n. 101
Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). Decreto attuativo dell’articolo 2, comma 27 della Legge 28 giugno 2012 n. 92. Determinazione delle prestazioni ASpI e mini ASpI
da liquidarsi in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017.
1. Premessa.
Il 23 maggio 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 118 il Decreto
n. 79412 del 18 febbraio 2014 (all.1) emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Detto decreto prosegue nell’attuazione di quella parte della disciplina introdotta dalla Legge 28
giugno 2012 n. 92 (da ora legge di riforma) che - in relazione all’estensione della nuova
assicurazione ASpI ad alcune tipologie di lavoratori in precedenza non rientranti nel campo
di applicazione dell’assicurazione contro la disoccupazione - ha disposto, a determinate
condizioni, un allineamento graduale del contributo ASpI all’aliquota contributiva ordinaria
ASpI dell’1,61% (1,31% + 0,30%) per gli anni dal 2013 al 2017.
In particolare, il provvedimento interministeriale in argomento determina per gli anni 2014, 2015,
2016 e 2017 le misure delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, da liquidare alla nuova
platea degli assicurati, in funzione dell’effettiva aliquota di contribuzione.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni attuative del decreto in argomento.
2. Ambito di applicazione
Rinviando ai riferimenti normativi e alle relative considerazioni svolte nell’omonimo
paragrafo “Ambito di applicazione” della circolare INPS n. 144 dell’8 ottobre 2013,
emanata in occasione dell’adozione del primo decreto interministeriale avente pari
oggetto che forniva indicazioni sull’importo delle indennità in argomento per l’anno 2013,
giova ricordare che rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto interministeriale
di cui in premessa solamente:
- i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970, con rapporto
- di lavoro subordinato,
- il personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato
là dove, per i suddetti lavoratori - secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 27, secondo
periodo della Legge di Riforma - risultino già interamente applicate le quote di riduzione
contributiva di cui alle leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005.