- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

martedì 9 settembre 2014

INPS: Determinazione delle prestazioni ASpI e mini ASpI

Roma, 03/09/2014
Circolare n. 101

Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). Decreto attuativo dell’articolo 2, comma 27 della Legge 28 giugno 2012 n. 92. Determinazione delle prestazioni  ASpI  e   mini ASpI 
da liquidarsi in funzione dell'effettiva  aliquota  di  contribuzione per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017.

1.   Premessa.

Il 23 maggio 2014 è stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 118 il  Decreto  
n. 79412 del  18 febbraio 2014 (all.1) emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di 
concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Detto decreto prosegue nell’attuazione di quella parte della disciplina introdotta dalla Legge 28 
giugno 2012 n. 92 (da ora legge di riforma) che - in relazione all’estensione della nuova 
assicurazione ASpI ad alcune tipologie di lavoratori in precedenza non rientranti nel campo 
di applicazione dell’assicurazione contro la disoccupazione - ha disposto, a determinate 
condizioni, un allineamento graduale del contributo ASpI all’aliquota contributiva ordinaria 
ASpI dell’1,61% (1,31% + 0,30%)  per gli anni dal 2013 al  2017.

In particolare, il provvedimento interministeriale in argomento determina per gli anni 2014, 2015, 
2016 e 2017 le misure delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, da liquidare alla nuova 
platea degli assicurati, in funzione dell’effettiva aliquota di contribuzione.

Con la presente circolare si forniscono  le istruzioni attuative del decreto in argomento.

2.   Ambito di applicazione

Rinviando ai riferimenti normativi e alle relative considerazioni  svolte nell’omonimo 
paragrafo “Ambito di applicazione” della circolare INPS n. 144 dell’8 ottobre 2013, 
emanata in occasione dell’adozione del primo decreto interministeriale avente pari 
oggetto che forniva indicazioni sull’importo delle indennità in argomento per l’anno 2013, 
giova ricordare che rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto interministeriale 
di cui in premessa solamente:
  • i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970, con rapporto 
  • di lavoro subordinato,
  • il personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato
là dove, per i suddetti lavoratori - secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 27, secondo 
periodo della Legge di Riforma - risultino già interamente applicate le quote di riduzione 
contributiva di cui alle leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005.