Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Roma, 02-01-2015
Messaggio n. 28
Come noto, con circolare n. 171 del 18 dicembre 2014 sono state illustrate le principali
innovazioni apportate alla normativa relativa all’ISEE per effetto dell’articolo 5 del decreto
legge 6 dicembre 2011 n. 201 e del D.P.C.M 5 dicembre 2013, n. 159.
Inoltre, con la Circolare n. 169 del 16 dicembre 2014 sono state fornite le istruzioni
operative relative all’attuazione del decreto 28 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 287 dell’11 dicembre 2014 con il quale sono stati definiti i criteri di accesso e le
modalità di utilizzo del beneficio di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92
del 28 giugno 2012.
Il decreto da ultimo citato, in particolare, prevede la possibilità di riconoscere un contributo,
fino ad un massimo di € 600,00 mensili, per un massimo di sei mesi, alle madri lavoratrici,
dipendenti da amministrazioni pubbliche o da datori di lavoro privati ovvero iscritte alla
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995.
La vigente normativa (art.4, comma 25, lettera b), legge n.92/2012 e art.3, comma 3,
del decreto interministeriale 28 ottobre 2014) in materia prevede che l’ammissione al
beneficio possa essere condizionata dall’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) essendo il beneficio in parola riconosciuto nei limiti di 20 milioni per ciascuno degli
anni 2014 e 2015.