Il limite entro cui dovrà muoversi il datore di lavoro è la necessità di affidare alla persona oggetto dello spostamento una mansione pari al livello contrattuale inferiore, senza intaccare il margine contributivo raggiunto, eccependo però eventuali caratteristiche contrattuali legate alle precedenti mansioni ora non più comprese, come ad esempio le trasferte.
Con il nuovo decreto basterà che il nuovo impegno del lavoratore sia legato alla precedente mansione così come descritto dal contratto collettivo.
Viene poi garantita la possibilità di modificare anche in maniera bilaterale tra datore di lavoro e lavoratoree, insieme, anche di stipendio e di livello di inquadramento, purché la decisione preveda un concreto guadagno per il lavoratore, che ad esempio potrebbe preferire il demansionamento al licenziamento.