- Precisazioni e istruzioni operative sull’assegno di natalità di cui all’articolo
- 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Con la circolare n.93 dell’8/05/2015 sono state impartite le prime indicazioni sull’assegno di
natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e
di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015 contenente le relative disposizioni attuative del
beneficio in oggetto.
natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e
di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015 contenente le relative disposizioni attuative del
beneficio in oggetto.
L’11 maggio 2015 è stata rilasciata la procedura di acquisizione delle domande che, come
precisato con circolare n.93/2015 devono essere presentate all’INPS esclusivamente in
via telematica mediante una delle seguenti modalità:
precisato con circolare n.93/2015 devono essere presentate all’INPS esclusivamente in
via telematica mediante una delle seguenti modalità:
- WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN
- dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
- Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa)
- o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico
- dell’utenza chiamante);
- Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi
Come previsto dalle disposizioni normative la gestione e la liquidazione delle domande sono
di competenza dell’Istituto che provvede al pagamento mensile dell’assegno, il cui importo
è pari a 80 euro se l’ISEE del nucleo familiare non è superiore a 25.000 euro annui, oppure
160 euro se l’ISEE non supera i 7.000 euro annui.
di competenza dell’Istituto che provvede al pagamento mensile dell’assegno, il cui importo
è pari a 80 euro se l’ISEE del nucleo familiare non è superiore a 25.000 euro annui, oppure
160 euro se l’ISEE non supera i 7.000 euro annui.