Come precisato con messaggio n. 9305 del 2014, nella lettera di certificazione del diritto alla
salvaguardia, l’Istituto indica la data della prima decorrenza teorica utile della pensione,
fermo restando la possibilità di presentare la relativa domanda in qualsiasi momento
successivo alla predetta data.
Ciò posto, allo stato attuale delle operazioni di monitoraggio, con riferimento a coloro che
presentino domanda di pensione in salvaguardia anche successivamente alla data
indicata nella predetta certificazione, non sussistono problemi di esclusione dalla
salvaguardia a causa della raggiunta copertura finanziaria.
Infine, le Sedi avranno cura di tenere in evidenza le domande di pensione in salvaguardia
relative al personale del comparto scuola, in attesa delle indicazioni che saranno
successivamente fornite dalla Direzione Centrale Pensioni all’esito della
consultazione con i Ministeri competenti.