- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

mercoledì 13 gennaio 2016

riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

1. Quadro normativo.

Il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in attuazione della delega di cui all’art. 1, c. 2,
 lett. a), punto 7, della legge 183/2014, ha riordinato la materia degli ammortizzatori sociali
 in costanza di rapporto di lavoro in un Testo Unico, il cui Titolo II racchiude la 
disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali.
Nel suo compito di riordino della materia, il legislatore ha previsto anche l’abrogazione 
della previgente normativa e di ogni altra norma contraria ai dettami contenuti nel nuovo 
testo legislativo tra cui, l’art. 3, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, di 
disciplina dell’assegno ordinario.
Al pari di quanto previsto nel previgente sistema normativo, la funzione principale dei Fondi 
di solidarietà di cui all’art. 26 del D.lgs. è garantire una tutela a sostegno del reddito in caso 
di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a favore dei lavoratori occupati in settori 
che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazioni 
guadagni.
A tale scopo, i Fondi di solidarietà bilaterali, ai sensi dell’art. 30, “Assicurano, in relazione 
alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, 
la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all’integrazione salariale”.
Pertanto, anche nell’attuale sistema normativo, l’assegno ordinario assolve l’importante 
funzione di trattamento di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa. Rispetto al passato, però, la nuova disciplina prevede, mutuando 
la normativa prevista per la cassa integrazioni guadagni, una razionalizzazione delle causali 
e una durata della prestazione diversificata a seconda della causale invocata. Il citato 
art. 30, a tal proposito, prevede che “I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, 
non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale
 invocata, alle durate massime previste” dalle causali individuate per la cassa integrazioni 
guadagni ordinaria e straordinaria.
Infine, stante l’identità di ratio, come norma di chiusura, il legislatore ha stabilito all’art. 30,
c. 1, l’applicabilità all’assegno ordinario, nei limiti della compatibilità, della normativa
 in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Ciò premesso, con la presente circolare si vuole illustrare la disciplina dell’assegno 
ordinario assicurato, a norma dell’art 30 del D.lgs. 148/2015, dai Fondi di solidarietà
 costituiti ai sensi dell’art. 26, c. 1, del medesimo D.lgs.


2. Campo di applicazione oggettivo e soggettivo

L’art. 26, c. 4, del D.lgs n. 148/2015 stabilisce che l’ambito di applicazione dei Fondi 
è determinato nei decreti istitutivi degli stessi. Sono infatti le parti sociali, sulla base 
degli accordi o contratti collettivi stipulati, con riferimento al peculiare settore di attività,
 a stabilire la natura giuridica e la classe di ampiezza dei datori di lavoro obbligati alla 
contribuzione al Fondo.
Pertanto, ai fini di una puntuale ricognizione del campo di applicazione sia oggettivo 
che soggettivo, in relazione alla concreta possibilità di avvalersi dell’assegno ordinario e
 delle relative modalità, si rinvia alle circolari esplicative della disciplina di ciascun Fondo.