1. Quadro normativo.
Il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in attuazione della delega di cui all’art. 1, c. 2,
lett. a), punto 7, della legge 183/2014, ha riordinato la materia degli ammortizzatori sociali
in costanza di rapporto di lavoro in un Testo Unico, il cui Titolo II racchiude la
disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali.
Nel suo compito di riordino della materia, il legislatore ha previsto anche l’abrogazione
della previgente normativa e di ogni altra norma contraria ai dettami contenuti nel nuovo
testo legislativo tra cui, l’art. 3, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, di
disciplina dell’assegno ordinario.
Al pari di quanto previsto nel previgente sistema normativo, la funzione principale dei Fondi
di solidarietà di cui all’art. 26 del D.lgs. è garantire una tutela a sostegno del reddito in caso
di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a favore dei lavoratori occupati in settori
che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazioni
guadagni.
A tale scopo, i Fondi di solidarietà bilaterali, ai sensi dell’art. 30, “Assicurano, in relazione
alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie,
la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all’integrazione salariale”.
Pertanto, anche nell’attuale sistema normativo, l’assegno ordinario assolve l’importante
funzione di trattamento di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa. Rispetto al passato, però, la nuova disciplina prevede, mutuando
la normativa prevista per la cassa integrazioni guadagni, una razionalizzazione delle causali
e una durata della prestazione diversificata a seconda della causale invocata. Il citato
art. 30, a tal proposito, prevede che “I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione,
non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale
invocata, alle durate massime previste” dalle causali individuate per la cassa integrazioni
guadagni ordinaria e straordinaria.
Infine, stante l’identità di ratio, come norma di chiusura, il legislatore ha stabilito all’art. 30,
c. 1, l’applicabilità all’assegno ordinario, nei limiti della compatibilità, della normativa
in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Ciò premesso, con la presente circolare si vuole illustrare la disciplina dell’assegno
ordinario assicurato, a norma dell’art 30 del D.lgs. 148/2015, dai Fondi di solidarietà
costituiti ai sensi dell’art. 26, c. 1, del medesimo D.lgs.
2. Campo di applicazione oggettivo e soggettivo
L’art. 26, c. 4, del D.lgs n. 148/2015 stabilisce che l’ambito di applicazione dei Fondi
è determinato nei decreti istitutivi degli stessi. Sono infatti le parti sociali, sulla base
degli accordi o contratti collettivi stipulati, con riferimento al peculiare settore di attività,
a stabilire la natura giuridica e la classe di ampiezza dei datori di lavoro obbligati alla
contribuzione al Fondo.
Pertanto, ai fini di una puntuale ricognizione del campo di applicazione sia oggettivo
che soggettivo, in relazione alla concreta possibilità di avvalersi dell’assegno ordinario e
delle relative modalità, si rinvia alle circolari esplicative della disciplina di ciascun Fondo.