- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

giovedì 14 gennaio 2016

riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

1. Premessa

Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino 
della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in 
attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183”, ha dettato nuove norme in materia di 
integrazione salariale e di fondi di solidarietà racchiudendo l’intera disciplina in un testo 
unico ed abrogando, a decorrere dal 24 settembre 2015, la previgente normativa contenuta 
all’art.3, commi 1, da 4 a 19 ter, da 22 a 45, della legge n. 92/2012 nonché, a decorrere 
dal 1 gennaio 2016, dei commi 20, 20 bis del medesimo articolo.
I Fondi di solidarietà bilaterali, disciplinati all’art. 26, sono istituiti per i settori che non 
rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, 
al fine di offrire una tutela in costanza di rapporto di lavoro nelle ipotesi di sospensione o 
riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in tema di cassa integrazione 
guadagni ordinaria o straordinaria.
Ai sensi del comma 9, dell’articolo citato, i fondi di solidarietà bilaterali possono avere ulteriori
 finalità volte ad assicurare una tutela integrativa, rispetto a prestazioni pubbliche, connesse
 alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero a trattamenti di integrazione salariale previsti
 dalla normativa vigente, oppure una tutela a sostegno del reddito in favore dei lavoratori 
coinvolti in processi di agevolazione all’esodo. Infine possono contribuire al finanziamento 
di programmi formativi. Tali prestazioni possono essere previste anche dai fondi di solidarietà
 alternativi e facoltativi. 
Le prestazioni integrative, rispetto a prestazioni pubbliche connesse alla cessazione del
 rapporto di lavoro, previste dai decreti attualmente pubblicati, sono l’assegno emergenziale 
e l’outplacement.
Con la presente circolare si illustrano le modalità per la presentazione della domanda di
 assegno emergenziale erogato dal fondo di solidarietà del credito ordinario e dal 
fondo di solidarietà del credito cooperativo.
Per la disciplina delle singole prestazioni, si rimanda alla normativa di dettaglio di ciascun
 fondo illustrata con apposita circolare.

2. Presentazione delle domande di assegno emergenziale

La procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà 
che hanno previsto l’erogazione dell’assegno emergenziale. Tale procedura è al momento 
attiva per i Fondi di solidarietà che sono già pienamente operativi, precisamente:
  • Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del 
  • reddito del personale del credito cooperativo- Decreto interministeriale n. 82761/2014;
  • Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il 
  • sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito - Decreto 
  • interministeriale n.83486/2014.
Con successivo messaggio sarà comunicata l’operatività per gli ulteriori Fondi. Dal giorno 
della pubblicazione della presente circolare si considerano superate le istruzioni emanate in 
precedenza.