1. Premessa
Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino
della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in
attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183”, ha dettato nuove norme in materia di
integrazione salariale e di fondi di solidarietà racchiudendo l’intera disciplina in un testo
unico ed abrogando, a decorrere dal 24 settembre 2015, la previgente normativa contenuta
all’art.3, commi 1, da 4 a 19 ter, da 22 a 45, della legge n. 92/2012 nonché, a decorrere
dal 1 gennaio 2016, dei commi 20, 20 bis del medesimo articolo.
I Fondi di solidarietà bilaterali, disciplinati all’art. 26, sono istituiti per i settori che non
rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria,
al fine di offrire una tutela in costanza di rapporto di lavoro nelle ipotesi di sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in tema di cassa integrazione
guadagni ordinaria o straordinaria.
Ai sensi del comma 9, dell’articolo citato, i fondi di solidarietà bilaterali possono avere ulteriori
finalità volte ad assicurare una tutela integrativa, rispetto a prestazioni pubbliche, connesse
alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero a trattamenti di integrazione salariale previsti
dalla normativa vigente, oppure una tutela a sostegno del reddito in favore dei lavoratori
coinvolti in processi di agevolazione all’esodo. Infine possono contribuire al finanziamento
di programmi formativi. Tali prestazioni possono essere previste anche dai fondi di solidarietà
alternativi e facoltativi.
Le prestazioni integrative, rispetto a prestazioni pubbliche connesse alla cessazione del
rapporto di lavoro, previste dai decreti attualmente pubblicati, sono l’assegno emergenziale
e l’outplacement.
Con la presente circolare si illustrano le modalità per la presentazione della domanda di
assegno emergenziale erogato dal fondo di solidarietà del credito ordinario e dal
fondo di solidarietà del credito cooperativo.
Per la disciplina delle singole prestazioni, si rimanda alla normativa di dettaglio di ciascun
fondo illustrata con apposita circolare.
2. Presentazione delle domande di assegno emergenziale
La procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà
che hanno previsto l’erogazione dell’assegno emergenziale. Tale procedura è al momento
attiva per i Fondi di solidarietà che sono già pienamente operativi, precisamente:
- Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del
- reddito del personale del credito cooperativo- Decreto interministeriale n. 82761/2014;
- Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il
- sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito - Decreto
- interministeriale n.83486/2014.
Con successivo messaggio sarà comunicata l’operatività per gli ulteriori Fondi. Dal giorno
della pubblicazione della presente circolare si considerano superate le istruzioni emanate in
precedenza.