Premessa
Nell’ambito degli interventi a sostegno del reddito delle famiglie ed al fine di contribuire
alle spese per il mantenimento dei figli, l’articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, ha previsto per l’anno 2015, nel limite di 45 milioni di euro, il riconoscimento
di buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori
pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente ad un valore
dell’ISEE non superiore a 8.500 euro l’anno.
Il medesimo comma 130 del predetto articolo, demanda ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, le relative disposizioni attuative e
la determinazione dell’ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare.
Con il D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 (G.U. n. 35 del 12.02.2016), emanato in attuazione
dell’articolo citato, si è ritenuto opportuno utilizzare, ai fini dell’erogazione del bonus quarto
figlio, lo strumento dell’assegno al nucleo familiare con tre figli minori di cui art. 65 della legge
n. 448 del 1998 in quanto quest’ultimo consiste in una misura analoga per natura e platea
di beneficiari.
Infatti, entrambe le prestazioni sono concesse in presenza di una situazione economica
delle famiglie rappresentata dal valore dell’indicatore ISEE e, inoltre, la soglia ISEE per
l’assegno al nucleo familiare con tre figli minori di cui all’articolo 65, della Legge
n. 448 del 1998, è leggermente superiore a quella stabilita per l’accesso al beneficio in oggetto.
In particolare, con Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, per l’anno 2015, il valore dell’ISEE che determina
il limite entro il quale è consentito l’accesso all’assegno concesso dal Comune è stato fissato
in euro 8.555,99.