Con sentenza n.
223/2012 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 12
comma 10 del DL 78/2000, nella parte in cui non ha escluso l'applicazione
della rivalsa del 2,50% a carico del dipendente in quanto l'applicazione del
regime di cui l'art. 2120 del C.C. (ai fini del computo di fine rapporto) senza
che nel contempo venga esclusa la trattenuta a carico del dipendente determina
“una riduzione dell'accantonamento irragionevole perché non collegata con la
qualità e quantità del lavoro prestato e perché, a parità di retribuzione,
determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici
rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di
lavoro” e, pertanto, viola gli artt. 3 e 36 della Costituzione; Il
Tribunale di Padova con sentenza n. 948/2015 del 18/12/2015 RG. n.
3253/2'14, sospende la trattenuta di cui sopra e rifonde il pregresso NON
PRESCRITTO a 73 dipendenti dell'Università di Padova che hanno fatto ricorso;
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 742/2016 dell'11/3/2016 reg. n.
12199/2015 ha sancito la stessa cosa per 10 dipendenti del Comune di Trezzano
S/N, anche per loro c'è stato un aumento di fatto della busta paga dovuto alla
sospensione immediata della trattenuta del TFS, nonché il recupero di quanto
versato e non dovuto.
La vicenda riguarda
solamente i dipendenti pubblici assunti dopo il 2001 che si trovano ad essere
inquadrati con il TFR come i privati ma che invece hanno la trattenuta come TFS
(trattamento fine servizio, proprio dei pubblici dipendenti) in busta paga ogni
mese, trattenuta che si aggira attorno ai 40 euro al mese e che è, a nostro
avviso, del tutto illegittima.
ES: 40 euro x 12 mesi
x 15 anni = 7200 euro (che devono essere
restituiti).
Per quanto sopra
detto, si invitano tutte/i
coloro i quali sono stati assunti dopo il 31/12/2000 di verificare se nella
busta paga vi è la trattenuta del 2,5% (TFR) applicata sull' 80% della
retribuzione in quanto, detta trattenuta è del tutto illegittima, e vi invitiamo
a contattare i nostri delegati per presentare all'amministrazione la
richiesta inerente la sospensione immediata della trattenuta e di
restituzione degli importi ed eventualmente avviare la
causa.
Solo
chi non lotta ha già perso.
Busto Arsizio, 21
giugno 2016