Come rappresentato con circolare n. 30 del 12 febbraio 2016, il titolo II, del D.lgs. 148/2015 ha
ampiamente revisionato l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà e ha introdotto nuove
disposizioni volte disciplinare il concreto avvio degli stessi.
Le prestazioni ordinarie dei fondi di solidarietà, descritte nella predetta circolare n. 30/2016,
sono finanziate con un contributo ordinario, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore
nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
Sono i decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3 (Fondi di solidarietà bilaterali), 28 (Fondo
residuale) e 29 (Fondo di integrazione salariale), a determinare le aliquote di contribuzione
ordinaria.
A seguito di approfondimenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota prot.
8475 del 14 aprile 2016, ha precisato che, a differenza di quanto previsto dalla legge n.
92/2012, l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 ha modificato parzialmente anche
il novero dei lavoratori in relazione ai quali sussiste obbligo di assoggettamento delle retribuzioni
al contributo ordinario di finanziamento dei fondi di solidarietà.
In particolare, il primo periodo del comma 1 dell’articolo 39, estende ai Fondi di solidarietà
l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, commi 1 e 2. Tali norme, come rappresentato
nel messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016, stabiliscono che possono essere considerati
tra i beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto
di apprendistato professionalizzante. Dalle norme citate deriva che il decreto legislativo
n. 148/2015 ha innovato la materia prevedendo espressamente che le prestazioni dei Fondi
di solidarietà possano essere riconosciute agli apprendisti con contratto di apprendistato
professionalizzante.
Con riferimento al personale assunto con contratto di apprendistato, viene precisato,
pertanto, che la contribuzione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà è applicata
soltanto alla categoria degli apprendisti con contratto di apprendistato
professionalizzante. L’esonero contributivo decorre dal periodo di paga in corso alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 (settembre 2015).