- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

lunedì 26 settembre 2016

Fondi di solidarietà obbligo contributivo in relazione ai lavoratori apprendisti. Modalità di recupero

Come rappresentato con circolare n. 30 del 12 febbraio 2016, il titolo II, del D.lgs. 148/2015 ha 
ampiamente revisionato l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà e ha introdotto nuove 
disposizioni volte disciplinare il concreto avvio degli stessi.
Le prestazioni ordinarie dei fondi di solidarietà, descritte nella predetta circolare n. 30/2016, 
sono finanziate con un contributo ordinario, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore 
nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
Sono i decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3 (Fondi di solidarietà bilaterali), 28 (Fondo 
residuale) e 29 (Fondo di integrazione salariale), a determinare le aliquote di contribuzione 
ordinaria.
A seguito di approfondimenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota prot. 
8475 del 14 aprile 2016, ha precisato che, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 
92/2012, l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 ha modificato parzialmente anche
 il novero dei lavoratori in relazione ai quali sussiste obbligo di assoggettamento delle retribuzioni 
al contributo ordinario di finanziamento dei fondi di solidarietà.
In particolare, il primo periodo del comma 1 dell’articolo 39, estende ai Fondi di solidarietà 
l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, commi 1 e 2. Tali norme, come rappresentato 
nel messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016, stabiliscono che possono essere considerati 
tra i beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto 
di apprendistato professionalizzante. Dalle norme citate deriva che il decreto legislativo 
n. 148/2015 ha innovato la materia prevedendo espressamente che le prestazioni dei Fondi
 di solidarietà possano essere riconosciute agli apprendisti con contratto di apprendistato 
professionalizzante.
Con riferimento al personale assunto con contratto di apprendistato, viene precisato, 
pertanto, che la contribuzione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà è applicata 
soltanto alla categoria degli apprendisti con contratto di apprendistato 
professionalizzante. L’esonero contributivo decorre dal periodo di paga in corso alla data 
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 (settembre 2015).