Nell’ambito della Gestione Dipendenti Pubblici, in caso di rideterminazione del provvedimento di ricongiunzione ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29 del 1979, che annulla e sostituisce il precedente, l’onere rideterminato non è soggetto a compensazione. In tali fattispecie gli operatori delle Strutture territoriali provvedono a rimborsare all’iscritto l’importo già versato relativo al provvedimento annullato e ad attivare un nuovo piano di ammortamento in caso di pagamento rateale del nuovo provvedimento.
A superamento di tale modalità operativa, al fine di realizzare la compensazione dell’onere, è stato realizzato un nuovo flusso di lavorazione della riliquidazione di “Ricongiunzioni onerose art. 2 della Legge n. 29/79” in grado di garantire una procedura integrata con la verifica dell’onere dovuto e dei versamenti già effettuati.
Procedura di compensazione
La compensazione dell’onere consiste nella detrazione degli importi già versati dall’iscritto e relativi al provvedimento precedentemente emesso.
Di seguito si riportano, sinteticamente, le fasi di lavorazione in procedura SIN:
1. l’operatore della Struttura dovrà dichiarare, nella fase di approvazione, di aver preso visione dello stato di pagamento dell’onere (pagamento rateale o in unica soluzione) e di voler proseguire nella rideterminazione, selezionando l’apposita casella di presa visione;