1.
Premessa
Con
la circolare n. 28 del 13 febbraio 2018 l’Inps ha fornito le prime
istruzioni
applicative delle disposizioni indicate in oggetto.
Nello
specifico, con riferimento alla presentazione della domanda
di APE, è stato
precisato che i “soggetti in possesso della
certificazione del diritto all’APE
possono presentare la domanda
di APE all’istituto finanziatore, per il tramite
dell’INPS,
mediante l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo
livello.”
Al
riguardo, il comma 169 dell’articolo 1 della norma in esame,
nel prevedere che
il soggetto richiedente indichi nella domanda
l’istituto finanziatore cui
richiedere l'APE, nonché l'impresa
assicurativa alla quale richiedere la
copertura del rischio di
premorienza, precisa che “i finanziatori e le
imprese assicurative
sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro
da
stipulare, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del
Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 175 del presente
articolo, tra il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
del lavoro e delle
politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione
bancaria italiana e
l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici
e altre imprese
assicurative primarie”.
Il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 150 del
4 settembre 2017,
all’articolo 11, comma 1 e 2, definisce,
pertanto, il contenuto degli accordi
quadro tra il Ministro dell’economia
e delle finanze e il Ministro del lavoro e
delle politiche
sociali con l’Associazione bancaria italiana (ABI) e con
l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e
altre imprese
assicurative primarie (ANIA) e stabilisce i termini e
le modalità di adesione
agli stessi da parte degli istituti finanziatori
e delle imprese
assicuratrici.