- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

giovedì 29 marzo 2018

Assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi 248 e 249, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

1. Quadro normativo di riferimento. Principi generali

L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 
(legge di bilancio 2018), ha previsto, al comma 248, 
il riconoscimento dell’assegno di natalità (c.d. bonus bebè), 
 adottati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, limitandone 
la durata al compimento del primo anno di età ovvero del 
primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione, 
e fissando, nel successivo comma 249, i relativi limiti di spesa.  

La legge n. 205/2017 si pone, quindi, in continuità temporale con 
la legge 23 dicembre 2014, n. 190, istitutiva dell’assegno di 
natalità e tuttora in vigore, rispetto alla quale presenta alcune 
differenziazioni opportunamente precisate con la presente circolare.

Dal 1° gennaio 2018, dunque, l’assegno di natalità trova la 
sua disciplina in due distinte leggi: la legge n. 205/2017, relativa 
agli eventi che si verificheranno nel corso del 2018, che prevede 
un assegno di durata massima annuale, e la legge n. 190/2014, 
 entrata in vigore il 1° gennaio 2015, riferita agli eventi verificatisi 
nel triennio 2015-2017, che prevede un assegno di durata massima 
triennale e, proprio per tale specifico motivo, ancora in corso di 
 applicazione.

Dal delineato quadro normativo, ed in particolare dal richiamo alla 
legge n. 190/2014 contenuto nella legge n. 205/2017, deriva 
che, ad eccezione di ciò che attiene al periodo della 
 natalità/adozione (triennio 2015-2017 ovvero anno 2018), 
alla durata massima dell’assegno (triennale ovvero annuale) e 
ai limiti di spesa, ogni altro aspetto dell’assegno di natalità 
ex L. n. 205/2017 resta disciplinato dalla normativa contenuta 
nella legge n. 190/2014 e nel D.P.C.M. 27 febbraio 2015, così 
come illustrata nelle circolari e nei messaggi INPS in materia 
e ai quali si fa espresso rinvio.

Nello specifico, trovano applicazione i seguenti comuni principi:


1)   corresponsione dell’assegno, su domanda, a carico dell’INPS 
ed obbligo di monitoraggio da parte dell’Istituto mediante relazioni 
mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al 
Ministero dell’economia e delle finanze al fine di segnalare 
rischi di scostamento dai limiti di spesa (tale monitoraggio è peraltro 
previsto anche dall’articolo 1, comma 249, della legge n. 205/2017);