1. Quadro normativo di
riferimento. Principi generali
L’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205
(legge di bilancio 2018), ha previsto, al comma
248,
il riconoscimento dell’assegno di natalità (c.d. bonus bebè),
adottati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, limitandone
la durata al
compimento del primo anno di età ovvero del
primo anno di ingresso nel nucleo
familiare a seguito di adozione,
e fissando, nel successivo comma 249, i
relativi limiti di spesa.
La legge n. 205/2017
si pone, quindi, in continuità temporale con
la legge 23 dicembre 2014, n. 190,
istitutiva dell’assegno di
natalità e tuttora in vigore, rispetto alla quale
presenta alcune
differenziazioni opportunamente precisate con la presente
circolare.
Dal 1° gennaio 2018,
dunque, l’assegno di natalità trova la
sua disciplina in due distinte leggi: la
legge n. 205/2017, relativa
agli eventi che si verificheranno nel corso del
2018, che prevede
un assegno di durata massima annuale, e la legge n. 190/2014,
entrata in vigore il 1° gennaio 2015, riferita agli eventi verificatisi
nel
triennio 2015-2017, che prevede un assegno di durata massima
triennale e,
proprio per tale specifico motivo, ancora in corso di
applicazione.
Dal delineato quadro
normativo, ed in particolare dal richiamo alla
legge n. 190/2014 contenuto nella
legge n. 205/2017, deriva
che, ad eccezione di ciò che attiene al periodo della
natalità/adozione (triennio 2015-2017 ovvero anno 2018),
alla durata massima
dell’assegno (triennale ovvero annuale) e
ai limiti di spesa, ogni altro aspetto
dell’assegno di natalità
ex L. n. 205/2017 resta
disciplinato dalla normativa contenuta
nella legge n. 190/2014 e nel D.P.C.M. 27
febbraio 2015, così
come illustrata nelle circolari e nei messaggi INPS in
materia
e ai quali si fa espresso rinvio.
Nello specifico,
trovano applicazione i seguenti comuni principi:
1) corresponsione
dell’assegno, su domanda, a carico dell’INPS
ed obbligo di monitoraggio da parte
dell’Istituto mediante relazioni
mensili al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ed al
Ministero dell’economia e delle finanze al fine di
segnalare
rischi di scostamento dai limiti di spesa (tale monitoraggio è
peraltro
previsto anche dall’articolo 1, comma 249, della legge n.
205/2017);