L’articolo
1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(c.d. legge di bilancio 2017)
ha stabilito che le disposizioni
relative al congedo obbligatorio per il
padre lavoratore
dipendente si applicano anche alle nascite e alle
adozioni/affidamenti avvenuti nel 2017 e nel 2018.
Per
effetto della predetta disposizione, la durata del congedo
obbligatorio per il
padre è aumentata, per l’anno 2018, a
quattro giorni, da fruire, anche in via
non continuativa, entro i
cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in
famiglia o in Italia
del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o
internazionale.
All’istituto
in esame si applica la disciplina di cui al decreto
del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 22 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
37 del 13 febbraio 2013.
Per
quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda
si richiama quanto
già precisato con la circolare n. 40 del 14
marzo 2013. Sono, pertanto, tenuti a
presentare domanda
all’Istituto soltanto i lavoratori per i quali il pagamento
delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel
caso in cui le
indennità siano anticipate dal datore di lavoro,
i lavoratori devono comunicare
in forma scritta al proprio datore
di lavoro la fruizione del congedo di cui
trattasi, senza necessità
di presentare domanda
all’Istituto.