Con la circolare n. 6/2014 recante “Retribuzioni imponibili ai fini contributivi - Gestione
Dipendenti Pubblici: categorie reddituali – imponibili nelle aspettative senza assegni
– imponibili ai fini della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali – maggiorazioni
e tetti retributivi – conguaglio contributivo annuo” l’Istituto, nell’effettuare una ricognizione
delle disposizioni relative alla Gestione pubblica, tra i redditi imponibili ai fini pensionistici indica
anche l’assegno alimentare corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare per
procedimento giudiziario in corso (cfr. paragrafo 8 della citata circolare).
Con tale indicazione l’Istituto ha inteso estendere alla Gestione pubblica la regola vigente
per le pensioni della Gestione privata in tema di imponibilità ai fini pensionistici dell’assegno
di cui trattasi, modificando, in tal modo, il precedente orientamento dell’INPDAP che,
nell’ambito delle gestioni pensionistiche pubbliche, non riteneva imponibile l’assegno
alimentare erogato nei periodi di sospensione cautelare, anche dopo l’entrata in vigore
del decreto legislativo n. 314/1997.
Facendo seguito alla circolare n. 6/2014, con il presente messaggio si forniscono
ulteriori chiarimenti e indicazioni in ordine agli adempimenti e alle modalità di regolarizzazione,
da parte del sostituto di imposta/datore di lavoro, per i periodi di sospensione cautelare
che si collocano nei periodi retributivi a decorrere da febbraio 2014 e che sono collegati
a fatti per i quali pende un giudizio innanzi all’autorità giudiziaria.