Commissariamento straordinario
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente delConsiglio, puo' deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di societa', che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attivita' produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrita' dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza, rilevata dalle Autorita' competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche "a.i.a.". Il commissario e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti si provvede all'eventuale sostituzione o revoca del commissario e del sub commissario. governo.it