Il datore di lavoro, che conosca (o, comunque, abbia possibilità di conoscere) la situazione di rischio di una dipendente per una precedente patologia, è responsabile se non prova di avere adottato tutte le misure di sicurezza che, in concreto, la fattispecie presenti come necessarie. Così si è pronunciata la Cassazione civile, sezione lavoro, con la sentenza 14468 del 7 giugno scorso.
Il caso è quello di una dipendente di un ospedale, che, dopo 20 anni di lavoro come tecnico di reparto di radiologia, nel 1989 evidenzia un carcinoma che richiede intervento chirurgico e chemioterapia e che determina una metastasi invalidante.
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